Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
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scudo per escludere il pericolo di confusione con il segno protetto. Non basta neppure usare un colore che non si distingua chiaramente dal colore del segno protetto.
Poiché lo stemma svizzero e la bandiera svizzera contengono lo stesso motivo - ossia una croce verticale bianca su campo rosso - nella valutazione della possibilità di confusione di questi due segni si deve poter effettuare una distinzione ragionevole e chiara. Il punto di partenza di tale distinzione è perciò costituito dallo scudo. In tale contesto non è decisiva la forma dello scudo (a triangolo, a semicerchio, rotondo, con incisioni su entrambi i lati, scudo normanno ecc.), bensì se la forma usata può ancora essere definita uno stemma. Non appena un segno assomiglia a uno stemma o a un emblema protetto oppure può essere confuso con quest’ultimo in base ai criteri generalmente applicabili del diritto in materia di contrassegni, tale segno non può essere usato. S’intende in tal modo vietare l’uso di segni che possono essere ricondotti allo stemma svizzero o confusi con esso. Con il divieto di usare segni che possono essere confusi, s’intendono impedire gli artifici di coloro che si limitano a modificare i segni protetti in modo insignificante, ma sufficiente perché non sussista un’imitazione dal punto di vista araldico. Se ad esempio qualcuno usa una croce bianca verticale su uno stemma arancione, si tratta di un segno che può essere confuso con lo stemma svizzero. La tonalità di colore scelta non è sufficiente per distinguersi dal rosso dello stemma svizzero. Va invece giudicato in modo diverso un segno che contiene una croce verticale bianca in un campo blu. In questo caso il colore scelto è sufficiente per escludere che lo stemma venga confuso con quello svizzero, anche nel caso in cui lo stemma usato è di forma triangolare. Di conseguenza in futuro, sui coltelli da tasca la ditta Victorinox potrà usare il suo logo simile a uno stemma soltanto se esso si distingue in maniera sufficiente dallo stemma svizzero. Questo sarebbe il caso se si modificasse il colore della croce (croce d’argento) e dello sfondo (sfondo blu). Non sarebbe invece sufficiente una croce d’argento su uno sfondo rosso, poiché il segno potrebbe essere confuso con lo stemma svizzero e sarebbe pertanto illecito. Il logo simile a uno stemma, potrebbe tuttavia essere sostituito anche dalla «croce svizzera semplice».
Per quanto riguarda gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali, la protezione si riferisce fondamentalmente all’elemento distintivo più importante dello stemma nella sua rappresentazione caratteristica, ad esempio all’orso appenzellese in posizione eretta o al leone turgoviese in ascesa, ma non al motivo in quanto tale (orso, leone).
Poiché in futuro l’uso di uno stemma sarà riservato esclusivamente all’ente pubblico, il marchio di un’autorità federale che contiene lo stemma svizzero non potrà essere concesso in licenza a privati. In virtù del divieto generale d’uso per i privati in relazione con merci86, ciò è d’altronde vietato anche dal diritto vigente.
Con una disposizione transitoria si tiene conto dei diritti delle persone che usufruiscono già di marchi, ditte ecc. registrati che contengono elementi di uno stemma o che hanno finora potuto utilizzare lecitamente uno stemma. Tuttavia tale disposizione non deve mettere in questione uno degli obiettivi della nuova legge, ossia quello di riservare l’uso dello stemma svizzero all’ente pubblico autorizzato. Gli stemmi che sinora sono stati usati lecitamente, il cui uso tuttavia non sarà più permesso con la nuova regolamentazione, possono essere utilizzati ancora per un periodo transito-
86 In relazione con i servizi l’uso degli stemmi è oggi consentito.