Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine

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rio di cinque anni. Maggiori dettagli in merito si trovano nel commento all’articolo 30 sul diritto transitorio.

Il capoverso 2 non protegge soltanto le rappresentazioni figurative dello stemma svizzero, bensì anche espressioni linguistiche che vi rinviano. Dalla disposizione sono contemplate espressioni quali ad esempio «scudo svizzero» o «stemma bernese». La disposizione si limita agli stemmi e non contempla gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali. I rinvii verbali a tali elementi saranno permessi. A differenza degli stemmi, l’uso delle espressioni «bastone episcopale basilese» o «toro di Uri» non induce a supporre che vi sia una relazione diretta tra l’utilizzatore e l’ente pubblico. A differenza di quanto previsto dal diritto vigente, la protezione sarà applicata soltanto ai riferimenti verbali agli stemmi. In futuro i privati potranno usare senza restrizioni le espressioni «orso bernese» o «bastone episcopale basilese» (attualmente tali espressioni possono essere d’altronde già usate in riferimento a servizi).

Con il capoverso 3 s’intende garantire che l’ente pubblico o le sue unità rese autonome appongano gli stemmi soltanto su prodotti integralmente fabbricati in Svizzera. L’articolo 8 si riferisce esclusivamente agli stemmi, ma non ad altri segni pubblici quali ad esempio i punzoni ufficiali (cfr. le spiegazioni all’art. 4 P-LPSP). Questi ultimi fungono soprattutto da attestazione ufficiale che i prodotti soddisfano determinate condizioni legali, ma non rinviano in alcun modo alla provenienza geografica dei prodotti. Tutti gli orologi d’oro, d’argento, di platino e di palladio in commercio in Svizzera vengono ad esempio timbrati con il punzone ufficiale raffigurante la testa di un cane di San Bernardo. Con il punzone il Controllo svizzero dei metalli preziosi conferma che la denominazione e la composizione materiale degli orologi sono conformi alle prescrizioni della legge sul controllo dei metalli preziosi87, indipendentemente dal fatto che gli orologi siano stati prodotti in Svizzera o all’estero. L’Ufficio federale di topografia (swisstopo) potrà ad esempio continuare ad usare lo stemma svizzero sui suoi prodotti editoriali creati in Svizzera (carte geografiche, cartine per il turismo pedestre, cartine speciali, atlanti, materiale d’insegnamento e ausiliario ecc.). Gli uffici federali che non producono le loro merci integralmente in Svizzera, dovranno invece rinunciare allo stemma svizzero. Essi hanno tuttavia la possibilità di usare, al posto dello stemma, la croce svizzera o la bandiera svizzera per i propri prodotti, se questi ultimi soddisfano i criteri relativi alla provenienza dell’articolo 48 LPM (cfr. le spiegazioni in merito a questa disposizione al punto 2.1.2). Di conseguenza, in futuro armasuisse, il centro di competenza della Confederazione per la valutazione e l’acquisto di materiale per l’esercito e titolare del marchio registrato «Swiss Army» (con la raffigurazione dello stemma svizzero), potrà usare tale marchio soltanto in relazione con prodotti integralmente fabbricati in Svizzera. Per altre merci, che non sono state fabbricate integralmente in Svizzera, ma che secondo i criteri relativi alla provenienza dell’articolo 48 LPM possono essere designate come prodotti svizzeri, armasuisse potrà usare la bandiera svizzera o la croce svizzera. Lo stemma svizzero è dunque riservato ai prodotti integralmente fabbricati in Svizzera.

In linea di principio gli stemmi e gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali possono essere usati soltanto dall’ente pubblico autorizzato (Confederazione, Cantone, distretto, circolo o Comune) e dalle sue aziende per attività statali. In deroga a

87 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi; RS 941.31.