Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
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Art. 32 Diritti di contrassegno finora non registrati
La disposizione riguarda domande di registrazione di marchi, design, ditte, nomi di associazioni e di fondazioni esclusi dalla registrazione secondo il diritto previgente (art. 17 LPSP), ma non secondo il nuovo diritto. Se all’entrata in vigore della presente legge sono pendenti siffatte domande è considerata come data d’inoltro la data dell’entrata in vigore.
2.3 Capitolo 3 : legge sulla protezione della Croce Rossa
Considerato il legame tradizionale della Svizzera con il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) e visto che in onore della Svizzera l’emblema della Croce Rossa è formato mediante l’inversione dei colori della croce svizzera, vi è uno stretto nesso tra i due emblemi. L’emblema della Croce Rossa usufruisce di una protezione assoluta in quanto simbolo dell’aiuto umanitario. Per garantire la sicurezza e la credibilità dell’emblema in caso di conflitti armati, esso deve essere assolutamente protetto e il suo uso dev’essere riservato alle persone autorizzate. È pertanto vietato anche l’uso di qualsiasi tipo di imitazione della Croce Rossa o dell’indicazione «Croce Rossa» da parte di chi non ne è autorizzato. Questa protezione assoluta si fonda su un obbligo di diritto internazionale e su una legge federale. L’obbligo di diritto internazionale è fissato nelle Convenzioni di Ginevra123 e nei rispettivi protocolli aggiuntivi. A livello nazionale è la legge federale del 25 marzo 1954124 concernente la protezione dell’emblema e del nome della Croce Rossa (Legge sulla Croce Rossa) a disciplinare l’uso della croce rossa su campo bianco nonché delle parole «Croce Rossa» e a punirne l’uso abusivo. Una parte delle disposizioni sono applicabili anche agli emblemi protetti della Mezzaluna Rossa, del Leone e del Sole Rossi e del Cristallo Rosso. Oltre a vietarne l’uso, la legge esclude anche qualsiasi registrazione dei nomi e degli emblemi come marchio, design o ditta. La legge vieta anche l’uso di segni che possono essere confusi con il nome o con l’emblema della Croce Rossa. In base alla regolamentazione attuale e anche a quella futura, la croce svizzera può ad esempio essere usata nella pubblicità per attività mediche o attività associate alla medicina. A questo uso lecito in virtù della legislazione sulla protezione degli stemmi la legge sulla Croce Rossa pone tuttavia dei limiti. La pubblicità con la croce svizzera per servizi o prodotti medici può in un caso concreto far sorgere confusione con la Croce Rossa e perciò può essere vietata in virtù della legge sulla Croce Rossa. Le Convenzioni di Ginevra e la legge sulla Croce Rossa limitano quindi l’uso della croce svizzera. Vista la priorità del diritto internazionale rispetto al diritto nazionale, la legislazione nazionale dev’essere elaborata conformemente alle Convenzioni.
In tale contesto si pone pertanto la questione di come risolvere il problema di delimitazione dei due emblemi. Un adattamento delle Convenzioni di Ginevra e della legge sulla Croce Rossa non appare realistico. Uno statuto speciale per la croce svizzera non sarebbe giustificabile. Un adattamento della legge sulla protezione degli stemmi
123 Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (1° Convenzione di Ginevra; RS 0.518.12) e Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare (2° Convenzione di Ginevra; SR 0.518.23).
124 RS 232.22