Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/31: Revisione della legge federale sul servizio civile e della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare · 48 pagine

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Dipartimento federale dell'economia DFE

Organo d'esecuzione del servizio civile ZIVI

Organo centrale

1.4 Quale margine offre la Costituzione federale per trovare una soluzione alternativa all’attuale procedura d’ammissione al servizio civile?

La mozione Studer chiede che sia preso in considerazione il principio detto della „prova di fatto“ (in merito a questo principio rimandiamo al cap. 3.2.2.1).

Anzitutto occorre chiedersi se una soluzione di questo genere, che rinuncia all’esame dei motivi di coscienza, sia compatibile con il dettato costituzionale. Il professor Pierre Tschannen, dell’Istituto di diritto pubblico dell’Università di Berna, è stato incaricato di redigere una perizia in merito. Il risultati cui è giunto il professor Tschannen sono stati pubblicati il 1° giugno 2007 su GAAC (Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione). Questi i punti essenziali che egli ha sollevato:

La Costituzione definisce il servizio civile come un servizio sostitutivo, lasciando in questo modo intendere che il servizio militare rappresenta la regola, e il servizio civile l’eccezione. Dato che chi invoca un trattamento speciale deve anche essere in grado di motivare la sua richiesta, per prestare servizio civile occorre una giustificazione specifica. L’autorizzazione a prestare servizio civile sottostà pertanto a precise condizioni. Ciò esclude, pertanto, la libertà di scelta tra servizio militare e servizio civile.

La Costituzione non indica invece in che modo vada comprovata l’effettiva esistenza di una situazione di eccezione. Fondamentalmente si presentano qui due possibilità: o si prendono in esame le ragioni di coscienza addotte o si ricorre alla “prova di fatto”. Al pari della prima, anche la seconda opzione non può essere equiparata a una libera scelta tra servizio militare e servizio civile. Concedere la libertà di scelta significherebbe, infatti, rinunciare a richiedere qualsiasi forma di prova. Nel caso della prova di fatto, al contrario, seppure la decisione di ammissione non dipenda dal giudizio materiale di un’autorità statale, si chiede comunque di comprovare l’effettiva esistenza di un conflitto di coscienza legato all’obbligo di leva: la disponibilità a compiere una determinata azione (in questo caso: assumersi l’onere di prestare un servizio di una durata una volta e mezza maggiore di quello regolare) viene infatti giudicata come prova sufficiente.

Dal testo costituzionale non è possibile estrapolare elementi che osterebbero all’applicazione della “prova di fatto”, né d’altra parte ne erano emersi durante i dibattiti parlamentari attorno alla nuova Costituzione. In tale occasione era emersa piuttosto la necessità di disciplinare a livello di legge le modalità del servizio civile, in particolare per quanto riguarda la procedura d’ammissione.

Sulla base del dettato costituzionale, pertanto, la procedura d’ammissione potrebbe fondarsi tanto su un esame dei motivi di coscienza, quanto su una semplice prova di fatto oppure anche su una

combinazione dei due. Tutte e tre le soluzioni sarebbero adatte per verificare l’esistenza di un conflitto di coscienza; nessuna delle tre, d’altra parte, sarebbe al riparo da abusi.

Una procedura d’ammissione fondata su una semplice prova di fatto dovrebbe rispettare le seguenti condizioni:

_ chi rifiuta di prestare servizio militare ha diritto di essere ammesso al servizio civile se si dichiara

pronto a prestare un servizio comparativamente più lungo;

_ la disponibilità a prestare un servizio più lungo vale come prova dell’esistenza di un conflitto di

coscienza;

_ l’accettazione della domanda non deve essere vincolata a nessun’altra condizione (in particolare

a un esame formale dei motivi di coscienza invocati dal richiedente);

_ il servizio civile sostitutivo deve poter essere equiparato al servizio militare rifiutato;

_ la durata del servizio sostitutivo non deve essere tale da renderlo di fatto una libera alternativa

(poiché troppo corto) o una sorta di punizione (poiché troppo lungo). Un rapporto tra servizio militare e servizio civile compreso tra 1,3 e 2,0 dovrebbe soddisfare questo requisito.