Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 50 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 47Fedlex · Rapporto esplicativo

7.1.4 Disposizioni finali

Art. 40 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d’esecuzione. L’adozione di disposizioni di secondaria importanza deve poter essere delegata all’autorità specializzata o alla PostCom.

Art. 41 Accordi internazionali

Il Consiglio federale conclude accordi internazionali in materia postale (cpv. 1). Quando si tratta di accordi di secondaria importanza, come ad esempio accordi internazionali dal contenuto tecnico e amministrativo, può delegare questa competenza, in virtù del capoverso 2, anche alla competente autorità specializzata, al concessionario del servizio universale oppure, per il settore del traffico dei pagamenti, alla Posta Svizzera. Questo ordinamento mira in special modo alla conclusione di accordi nell’ambito dell’Unione postale universale (UPU, Union postale universelle): il traffico postale internazionale si svolge secondo le norme della Convenzione postale universale. L’elaborazione di queste norme è compito dell’UPU. L’UPU è organizzata in modo che gli Stati membri siano rappresentati sia dai delegati della loro amministrazione sia dalle imprese operanti nel settore del servizio universale e da essa designate. Per tale ragione, in questa disposizione, che corrisponde all’attuale ripartizione dei compiti, è prevista la possibilità di delegare la competenza di concludere accordi internazionali nel settore del traffico dei pagamenti sia all’autorità competente, sia alla Posta. In tal caso l’autorità è competente per le questioni del consiglio d’amministrazione e il concessionario del servizio universale, rispettivamente la Posta, per le questioni del Consiglio per l’esercizio postale. Le varie istanze collaborano per la preparazione del congresso postale universale. In caso di divergenze decide il dipartimento, rispettivamente il Consiglio federale se si tratta dell’adozione del mandato della Svizzera per il congresso postale universale.

Secondo il capoverso 3 il Consiglio federale può obbligare il concessionario del servizio universale (lett. a) o la Posta Svizzera (lett. b) ad assumere la rappresentanza della Svizzera in seno alle organizzazioni internazionali nel settore del traffico postale o del traffico dei pagamenti. Adempie così il compito, previsto dalla Convenzione postale universale, di designare un incaricato del servizio universale rappresentato negli organi corrispondenti. I costi per l’appartenenza della Svizzera a tali organizzazioni sono assunti dalla Confederazione, mentre i costi per l’esercizio della rappresentanza sono assunti dal concessionario del servizio universale e possono essere conteggiati come costi relativi all’obbligo del servizio universale. Il concessionario del servizio universale si accorda con il dipartimento competente in merito alla difesa degli interessi della Svizzera ed è competente a titolo esclusivo a decidere le questioni di carattere tecnico o amministrativo. Questo vale in particolare per le questioni del Consiglio per l’esercizio postale dell’UPU.

Art. 42 Abrogazione e modifica del diritto vigente

Le spiegazioni relative alle modifiche del diritto vigente sono esposte nella misura del necessario nel capitolo 7.2.