Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 50 pagine
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7.1.3 Servizi nel settore del traffico dei pagamenti
Art. 38 Portata e prezzi
In base al capoverso 1 la Posta è tenuta ad assicurare un servizio universale in tutte le regioni del Paese nel settore del traffico dei pagamenti. I servizi offerti in questo settore in futuro dovranno comprendere anche i versamenti (versamenti in contanti, ordini di pagamento), i prelevamenti (prelevamenti in contanti, ordini di pagamento) e i trasferimenti (trasferimenti di denaro da conto a conto). Il Consiglio federale definisce le singole prestazioni fondandosi sul capoverso 4.
Secondo il capoverso 2, queste prestazioni devono essere accessibili in modo adeguato a tutti i gruppi della popolazione in tutte le regioni del Paese. La Posta può soddisfare quest’obbligo di accesso strutturandolo in modo flessibile: può garantire l’accesso con uffici postali presidiati, con postomat, per corrispondenza e attraverso un sistema elettronico di traffico dei pagamenti. In questo contesto si ispira non solo alle necessità dei clienti e all’evoluzione tecnologica, ma anche a principi di economia aziendale. Ai disabili garantisce un accesso senza ostacoli al traffico elettronico dei pagamenti. In virtù del capoverso 4 il Consiglio federale può precisare le prescrizioni applicabili alla fornitura di servizi di traffico dei pagamenti se constata che le prescrizioni legali esistenti non sono sufficienti. In tal modo può segnatamente prescrivere alla Posta di offrire le prestazioni di traffico dei pagamenti in un determinato numero di uffici postali.
Nella fissazione concreta dei prezzi, la Posta deve conservare fondamentalmente l’attuale libertà. Secondo il capoverso 3 si ispira a principi economici; ciò significa che di norma i prezzi devono coprire i costi. La copertura dei costi deve consentire alla Posta di fissare i prezzi in modo da offrire le prestazioni del traffico dei pagamenti a copertura dei costi e da conseguire un adeguato profitto con i prezzi praticati. Come sinora, i prezzi possono essere verificati dal Sorvegliante dei prezzi nel quadro delle sue attribuzioni ordinarie.
Art. 39 Rapporto
Secondo il capoverso 1, la Posta La Posta presenta periodicamente un rapporto al Consiglio federale sul rispetto delle esigenze legali in materia di traffico dei pagamenti. I dettagli relativi a tale obbligo d’informazione sono definiti dal Consiglio federale nell’ordinanza. Per adempiere il proprio obbligo d’informazione, può rivolgersi alla competente autorità specializzata (cfr. le considerazioni esposte nell’ultimo paragrafo del cap. 6.4) rispettivamente incaricare quest’ultima di verificare il rispetto delle prescrizioni legali. Il Consiglio federale limita tuttavia la propria vigilanza al mandato ancorato nella legge relativo al traffico dei pagamenti evitando quindi di invadere la sfera di competenza della vigilanza finanziaria su Postfinance, che verrà istituita nell'ambito della revisione totale della legge sull’organizzazione delle poste.