Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 50 pagine

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operatore sul mercato, per le violazioni che la PostCom è chiamata a giudicare non è necessaria una speciale sanzione amministrativa.

Art. 29 Assistenza amministrativa

I capoversi 1 e 2 descrivono le condizioni alle quali la PostCom e altre autorità incaricate dell’esecuzione della legge possono trasmettere dati ad altre autorità in Svizzera o all’estero.

Il capoverso 3 stabilisce che le autorità della Confederazione e dei Cantoni sono anch’esse assoggettate, entro i limiti previsti dalla legge, a un obbligo di collaborare agli accertamenti della PostCom.

Art. 30 Segreto d’affari

La PostCom non può rivelare dati o informazioni riguardanti segreti di fabbricazione o segreti d’affari. la violazione di questa disposizione può essere perseguita in base all’articolo 162 CP.

Art. 31 Trattamento di dati personali

Questa disposizione serve da base legale per il trattamento, da parte della PostCom e dell’organo di conciliazione, di dati relativi a procedimenti amministrativi e penali. Si tratta di dati degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 3 lettera c LPD, il cui trattamento presuppone, in virtù dell’articolo 17 capoverso 2 LPD, una base legale formale in una legge formale.

7.1.2.6 Organo di conciliazione e protezione giuridica

Art. 32 Conciliazione

Se sorgono controversie tra clienti e fornitori di servizi postali, i consumatori devono disporre di una procedura che consenta loro di deferire in modo trasparente, semplice ed economico al giudizio di un’autorità le vertenze che li oppongono ai fornitori di servizi postali, che si tratti di informazioni mancanti o della perdita, della sottrazione o del danneggiamento di invii postali. Un organo di conciliazione di questo tipo, analogo a quello oggi già previsto per il settore delle telecomunicazioni, consente ai consumatori di ricercare un’intesa extragiudiziale prima di adire il tribunale civile. Spesso, naturalmente, non vale la pena di adire il tribunale a causa dell’infimo valore litigioso e i consumatori rinunciano praticamente sempre a far valere i loro diritti.

I fornitori di servizi postali devono partecipare alla procedura di conciliazione. Le parti non sono vincolate alla decisione dell’organo di conciliazione; i rimedi di diritto privato o altre procedure previste da leggi speciali come quella di fronte all’Incaricato della protezione dei dati o al Sorvegliante dei prezzi possono sempre essere esercitati. Se è adito l’organo di conciliazione bisogna pagare un emolumento per l’esame del caso, mentre le spese processuali sono accollate all’impresa postale coinvolta. la procedura deve essere strutturata in modo da consentire un trattamento