Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

legge sul Tribunale federale, il legislatore ha ridotto il numero dei giudici non di carriera per ripristinare la situazione antecedente il 1984.

Secondo il capoverso 3, l’Assemblea federale stabilisce il numero dei giudici in un’ordinanza. Essendo il collegio di nomina (cfr. art. 32), è l’organo più adatto allo scopo. Comunque, la sua competenza decisionale ormai non si limita più ai soli giudici ordinari, ma si estende anche a quelli non di carriera. Il numero dei giudici ordinari non dovrebbe variare di molto con l’entrata in vigore della LOAP, e l’Assemblea federale ha altresì la facoltà di contenere il numero dei giudici penali federali non di carriera.

Art. 32 Elezione

La disposizione corrisponde agli articoli 5 LTF e 5 LTPF.

Poiché la LOAP conferisce facoltà di decisione anche ai giudici non di carriera, il campo di applicazione materiale viene esteso: d’ora in poi l’Assemblea federale eleggerà per una durata fissa sia i giudici penali federali ordinari sia quelli non di carriera.

Art. 33 Incompatibilità personale

La disposizione corrisponde agli articoli 8 LTF e 8 LTPF, e si applica sia ai giudici ordinari sia a quelli non di carriera.

Art. 34 Incompatibilità professionale

La disposizione riprende gli articoli 6 LTF e 6 LTPF (a parte la precisazione nel titolo; cfr. in merito la versione francese «à raison de la fonction»).

Il capoverso 1 si fonda sul principio della separazione dei poteri. I giudici del TPF non possono sedere in Consiglio federale, in Assemblea federale o in Tribunale federale. La carica di giudice del TPF è incompatibile anche con altre funzioni in seno alla Confederazione. La regola sull’incompatibilità del capoverso 1 si applica a tutti i membri del tribunale (giudici ordinari a tempo pieno e a tempo parziale, giudici non di carriera).

Il capoverso 2 vieta, sotto forma di clausola generale, l’esercizio di attività che possano pregiudicare l’adempimento regolare della carica di giudice, l’indipendenza o la dignità del tribunale. Tale divieto riveste grande importanza per i giudici ordinari che esercitano la loro attività a tempo parziale; la Commissione amministrativa dovrà valutarne il rispetto quando deciderà se autorizzare l’esercizio di un’attività accessoria (art. 44 cpv. 4 lett. f). Il divieto è comunque altrettanto importante per i giudici non di carriera.

Il capoverso 4 è da intendersi come precisazione del capoverso 2: la rappresentanza professionale in giudizio non è compatibile con la carica di giudice ordinario al TPF. È opportuno definire nella legge tale incompatibilità, poiché i giudici dei tribunali federali di rango inferiore possono esercitare la loro attività a tempo parziale (cfr. art. 36 cpv. 1). Ne consegue la possibilità di impegni paralleli e quindi il rischio di una commistione problematica tra l’attività di giudice e quella di avvocato. Il divieto di ricoprire la carica di giudice esercitando nel contempo la professione di avvocato si trova anche nelle leggi cantonali sull’organizzazione giudiziaria, a garanzia del diritto costituzionale dei cittadini a un giudice indipendente e imparziale (art. 30 cpv. 1 Cost.). È ovvio che la disposizione non può applicarsi in termini