Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 40 pagine

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giudice unico o nella composizione di tre giudici (cfr. art. 27), ragion per cui la medesima Corte penale dovrebbe comporsi di vari collegi giudicanti.

Il capoverso 2 specifica che alle Corti penali non competono soltanto i casi di giurisdizione federale, ma anche le cause penali amministrative in base all’articolo 21 capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0).

Art. 27 Composizione

Nel diritto vigente le cause della Corte penale sono giudicate da un giudice unico qualora la sanzione prevedibile sia la detenzione per un anno al massimo (art. 27 cpv. 1 lett. a LTPF), da tre giudici per sanzioni fino a dieci anni (art. 27 cpv. 1 lett. b LTPF) e da cinque giudici per sanzioni più severe (art. 27 cpv. 1 lett. c LTPF).

La nuova disposizione prevede che le cause vengano giudicate dal presidente in qualità di giudice unico nei casi di cui all’articolo 19 capoverso 2 D-CPP (lett. a) o da un collegio di tre giudici negli altri casi (lett. b). L’articolo 19 capoverso 2 D-CPP consente alla Confederazione e ai Cantoni di istituire un giudice unico per giudicare crimini e delitti, eccettuati quelli per i quali il pubblico ministero chiede una pena detentiva superiore a due anni, l’internamento secondo l’articolo 64 CP, un trattamento secondo l’articolo 59 capoverso 3 CP oppure – nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione – una privazione della libertà superiore a due anni. Nulla osta a che i giudici unici dispongano di tali competenze.

I casi più gravi in termini di sanzioni non presentano infatti maggiori difficoltà di quelli più lievi, e tre giudici togati possono senz’altro assumersi la responsabilità di pene detentive superiori ai dieci anni. La composizione di cinque giudici secondo il diritto attuale è quindi rinunciabile (art. 27 cpv. 1 lett. c LTPF).

3.3.1.3 Sezione 3: Corti dei reclami penali

Art. 28 Competenza

Dal 1° gennaio 2007 la Corte dei reclami penali del TPF è suddivisa in due corti: la prima (Corte dei procedimenti penali) continua a trattare i ricorsi in materia di diritto penale ordinario e amministrativo, pronunciandosi sui reclami contro atti od omissioni del procuratore generale della Confederazione o dei giudici istruttori federali (art. 28 cpv. 1 lett. a LTPF), su determinate misure coercitive (lett. b) e sulla ricusazione del procuratore generale e dei giudici istruttori federali (lett. c), e adempiendo tutta una serie di altri compiti (lett. cbis, d, g e gbis e cpv. 2). L’attività della Corte dei procedimenti penali è retta sostanzialmente dalla legge sulla procedura penale, dalla legge federale del 20 giugno 2003 sull’inchiesta mascherata (LFIM; RS 312.8), dalla legge sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e dalla legge sul diritto penale amministrativo.

La nuova Corte dei reclami penali II (Corte dell’assistenza giudiziaria in materia penale) si occupa invece dei reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente alla legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP; RS 351.1), al decreto federale del 21 dicembre 1995 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario (RS 351.20), alla legge federale del 22 giugno 2001 sulla coope-