Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 40 pagine

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3.3.1.4 Sezione 4: Diritto procedurale applicabile

Art. 30

L’articolo 30 subentra all’articolo 30 LTPF e si applica a tutte le corti del TPF.

La disposizione evidenzia che i procedimenti dinanzi al Tribunale non si svolgono soltanto secondo il Codice di procedura penale e la presente legge (ossia la LOAP), ma anche in conformità con altre leggi.

Gli atti normativi di cui al capoverso 2 lettere a - b corrispondono a quelli elencati all’attuale articolo 30 LTPF.

Per ragioni di completezza, al capoverso 2 lettera c viene indicata la legge sul personale federale, i cui articoli 34 segg. contengono disposizioni procedurali in caso di controversie concernenti il rapporto di lavoro. L’articolo 34 capoverso 2 LPers stabilisce ad esempio che «la procedura in prima istanza nonché la procedura di ricorso in virtù degli articoli 35 e 36 sono gratuite». Tale disposizione vale anche per le Corti di reclamo penale dal momento che i reclami secondo l’articolo 28 capoverso 2 lettera c LOAP si fondano appunto sull’articolo 36 LPers.

Il capoverso 3 introduce nella LOAP l’obbligo di votare previsto all’articolo 19 capoverso 3 LTPF. La disposizione è stata spostata dalla sezione sull’organizzazione e l’amministrazione in quella dedicata al diritto procedurale applicabile.

3.3.1.5 Sezione 5: Giudici

Art. 31 Composizione del Tribunale

L’articolo 31 corrisponde per ampi versi all’articolo 1 capoversi 3 e 4 LTPF.

Il capoverso 1 assegna al TPF dai 15 ai 35 giudici ordinari. Il numero corrisponde al diritto vigente. Le dimensioni del TPF resteranno quindi invariate con l’entrata in vigore della LOAP; il numero definitivo dei giudici continuerà ad essere stabilito in un’ordinanza dell’Assemblea federale (cfr. cpv. 3).

A differenza del diritto vigente, il capoverso 2 consente ai giudici non di carriera di trattare cause a pari merito con i giudici ordinari. Oggi si riscontrano talvolta difficoltà nella composizione dei collegi giudicanti, in particolare per quanto riguarda le lingue di lavoro dei giudici.

La nomina di giudici non di carriera offre al TPF un certo margine di manovra sotto questo aspetto, permettendogli altresì di far fronte a un eventuale afflusso straordinario di nuove cause. A tale proposito l’articolo 1 capoverso 5 LTPF consente all’Assemblea federale di autorizzare, per due anni al massimo, posti supplementari di giudice. La nomina di un dato numero di giudici non di carriera per una durata prestabilita permetterebbe al TPF, all’occorrenza, di avvalersi senza indugio della collaborazione dei giudici non di carriera.

Il capoverso 2 stabilisce che il numero dei giudici non di carriera al TPF non deve superare la metà del numero dei giudici ordinari. La proporzione è identica a quella in vigore per il Tribunale federale, composto da 38 giudici ordinari e 19 giudici non di carriera (art. 1 dell’ordinanza dell’Assemblea federale del 23 giugno 2006 concernente i posti di giudice del Tribunale federale; RU 2006 2739). Approvando la