Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 40 pagine

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razione con la Corte penale internazionale (RS 351.6) e alla legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al trattato conchiuso con gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia penale (RS 351.93).

Per salvaguardare l’autonomia organizzativa del Tribunale si è rinunciato deliberatamente a indicare per nome le corti o ad attribuire loro compiti specifici.

Il capoverso 1 conferisce alle Corti dei reclami penali la qualità di giurisdizione di reclamo in materia federale. I suoi compiti risultano dal Codice di procedura penale: la Corte dei reclami penali si pronuncia su reclami interposti contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia e del MPC, contro le decisioni dei giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi nel luogo in cui ha sede principale o distaccata il MPC e contro i decreti, le ordinanze e gli atti procedurali della Corte penale (art. 401 cpv. 1 D-CPP). Quest’ultima attribuzione non è del tutto inappuntabile, in quanto i membri delle Corti dei reclami penali saranno chiamati a giudicare l’operato dei giudici delle Corti penali operanti sotto lo stesso tetto. Ovviamente i giudici delle Corti penali che assicurano la supplenza in seno alle Corti dei reclami penali non possono pronunciarsi sulle cause che hanno trattato in primo grado, e vice versa (cfr. anche l’art. 21 cpv. 3 D-CPP, applicabile per analogia in casi del genere). La competenza di cui al capoverso 1 è attribuita alla Corte dei procedimenti penali.

Il capoverso 2 attribuisce alle Corti dei reclami penali ulteriori competenze in materia di assistenza penale internazionale (lett. a), di diritto penale amministrativo (lett. b), di diritto del personale (lett. c) e di conflitti di competenza tra giurisdizione militare e ordinaria (lett. d).

I reclami di cui alla lettera b sono quelli secondo gli articoli 26, 27, 30 capoverso 5, 33 capoverso 3, 51 capoverso 5, 96, 100 capoverso 4 e 102 capoverso 3 DPA.

I ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale (lett. c) sono retti dall’articolo 36 capoverso 4 LPers. Il Tribunale amministrativo federale, dal canto suo, si pronuncia sui ricorsi riguardanti i rapporti di lavoro presso il TPF (art. 36 cpv. 3 LPers e art. 33 lett. c LTAF). La reciprocità è quindi garantita.

L’attribuzione al TPF dei conflitti di competenza tra la giurisdizione militare e quella ordinaria (lett. d) si fonda sull’articolo 223 del Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM; RS 321.0). Attualmente, la competenza della Corte dei reclami penali è data dall’articolo 28 capoverso 1 lettera g LTPF.

Art. 29 Composizione

L’attuale Corte dei reclami penali del TPF è un collegio composto di tre giudici; il presidente delle corti svolge compiti particolari che in futuro competeranno ai giudici dei provvedimenti coercitivi.

In futuro le Corti dei reclami penali decideranno esclusivamente in veste di autorità di ricorso, ragion per cui la LOAP riprende la composizione a tre. Sono comunque fatte salve le competenze che l’articolo 403 D-CPP attribuisce a chi dirige il procedimento. Sarebbe comunque ammissibile prevedere sin dall’inizio un giudice unico per la giurisdizione di reclamo (cfr. il periodo introduttivo dell’art. 403 D-CPP). Sorge quindi la domanda se la Confederazione e i Cantoni sarebbero altresì autorizzati ad ampliare ulteriormente tali competenze direttive. Tuttavia, non ve ne è necessità.