Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 40 pagine
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Capoverso 3
Dal momento che le sedi del TPF e del Tribunale amministrativo federale sono indicate nelle rispettive leggi speciali, nulla osta a che la legge federale del 21 giugno 2002 sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (RS 173.72) venga abrogata (cfr. allegato). Affinché le convenzioni con i Cantoni Ticino e di San Gallo sulla partecipazione alle spese per l’istituzione dei due tribunali continuino ad avere un fondamento giuridico, l’articolo 3 della citata legge viene inserita nella LOAP, che per lo stesso motivo prevede una modifica della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32; cfr. allegato).
Art. 24 Composizione
A differenza della legge sul Tribunale penale federale, la LOAP specifica le corti del Tribunale già nella prima sezione comune. Il TPF è composto di una o più Corti penali (lett. a) e di una o più Corti dei reclami penali (lett. b). La disposizione sottolinea che il TPF riunisce sotto il suo tetto diverse autorità giudiziarie penali ai sensi del Codice di procedura penale.
La Corte plenaria può stabilire autonomamente il numero delle corti.
Art. 25 Vigilanza
La disposizione corrisponde all’articolo 3 LTPF.
Il capoverso 1 affida al Tribunale federale la vigilanza amministrativa sulla gestione del TPF. Anche l’articolo 1 capoverso 2 LTF attribuisce tale competenza al Tribunale federale.
Il capoverso 2 stabilisce che l’alta vigilanza è esercitata dall’Assemblea federale. La sua competenza in materia risulta dall’articolo 169 capoverso 1 Cost. L’Assemblea federale assolve tale incombenza per il tramite delle Commissioni della gestione dei due Consigli (art. 47ter della legge sui rapporti fra i Consigli; art. 25 e 50 seg. della legge sul Parlamento). Gli strumenti dell’alta vigilanza parlamentare sono limitati. Un’ingerenza dell’Assemblea federale nel processo decisionale viola il principio dell’indipendenza giudiziaria e quello della separazione dei poteri. In questo, la vigilanza sul TPF non si distingue da quella sul Tribunale federale.
3.3.1.2 Sezione 2: Corti penali
Art. 26 Competenza
Il capoverso 1 stabilisce che, nei casi di giurisdizione federale, le Corti penali giudicano in qualità di tribunale di primo grado; la disposizione è retta dall’articolo 19 capoverso 1 D-CPP.
I reati sottoposti a giurisdizione federale sono elencati agli articoli 23 e 24 D-CPP (nel diritto attuale agli art. 336 e 337 CP).
È probabile che a Bellinzona continuerà ad essere operativa un’unica Corte penale. Al TPF va comunque offerta la facoltà di istituirne altre all’occorrenza. Attualmente nella Corte penale siedono sei giudici (cfr. il rapporto di gestione 2006 del TPF, del 30 gennaio 2007). In futuro le cause della Corte penale saranno giudicate da un