Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 40 pagine

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2.3.2 Attribuzione dei compiti ai giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi (art. 55)

Col passaggio al modello «pubblico ministero II» verrà soppresso l’Ufficio dei giudici istruttori federali quale autorità giudiziaria indipendente competente per la procedura preliminare. Alla luce delle distanze geografiche e dei tempi serrati – l’articolo 225 capoverso 1 D-CPP impone al giudice dei provvedimenti coercitivi di decidere entro 48 ore –, conviene comunque adottare una soluzione decentralizzata per gli arresti rientranti nella giurisdizione federale. Nell’interesse di un’attribuzione uniforme delle competenze, tutti i provvedimenti coercitivi nei casi di giurisdizione federale saranno ordinati o autorizzati dai giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi nel luogo in cui ha sede principale o distaccata il MPC. Tali giudici dovranno pertanto pronunciarsi su tutti i provvedimenti coercitivi previsti dal Codice di procedura penale.

Sarà in primo luogo il MPC a chiedere di ordinare o autorizzare provvedimenti coercitivi, per cui pare opportuno limitare la competenza materiale ai giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi nel luogo in cui ha sede principale o distaccata il MPC, e non dichiarare competenti tutti i giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi. Oltre alla sede di Berna, il MPC intrattiene attualmente le sedi distaccate di Losanna, di Zurigo e di Lugano, città che dispongono già di un giudice dei provvedimenti coercitivi dotato di tutte le risorse necessarie. È tuttavia competente soltanto il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi nel luogo in cui si svolge il procedimento. Tale vincolo impedisce che il MPC possa – come oggi accade – rivolgersi a un giudice dei provvedimenti coercitivi di suo gradimento.

Sebbene i provvedimenti coercitivi nei casi di giurisdizione federale siano ordinati o autorizzati dai giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi, va comunque garantito che sui rimedi giuridici non statuisca una qualche giurisdizione di reclamo cantonale, ma la Corte dei reclami penali del TPF.

2.4 Il tribunale di primo grado (art. 26-27)

L’attuale Corte penale del TPF risponde in sostanza a quanto stabilito dal nuovo Codice di procedura penale e può quindi essere mantenuta tale e quale. La LOAP ammette una o più Corti penali (cfr. art. 24), conferendo quindi al TPF il margine di manovra indispensabile per aumentare il numero delle corti in caso di necessità.

I collegi giudicanti vanno disciplinati a nuovo. Secondo il diritto attuale, la Corte penale giudica in composizione monocratica qualora la sanzione prevedibile sia la detenzione per un anno al massimo (art. 27 cpv. 1 lett. a LTPF), nella composizione di tre giudici per pene fino a dieci anni (art. 27 cpv. 1 lett. b LTPF) e nella composizione di cinque giudici per pene più severe (art. 27 cpv. 1 lett. c LTPF). L’accusato deferito al giudice unico può inoltre domandare di essere giudicato nella composizione di tre giudici (art. 27 cpv. 3 LTPF).

Quest’ultimo punto non è previsto dal Codice di procedura penale; mantenere l’articolo 27 capoverso 3 LTPF sarebbe pertanto contrario al nuovo diritto. All’imputato verrà quindi tolta la possibilità di far affiancare altri due giudici al giudice unico. Ciò non pone alcun problema, dato che finora nessuno si è mai avvalso di tale facoltà.