Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 40 pagine
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L’articolo 19 capoverso 2 D-CPP consente alla Confederazione e ai Cantoni di istituire un giudice unico per giudicare i crimini e i delitti, eccettuati quelli per i quali il pubblico ministero chiede una pena detentiva superiore a due anni, l’internamento secondo l’articolo 64 CP (RS 311.0), un trattamento secondo l’articolo 59 capoverso 3 CP oppure – nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione – una privazione della libertà superiore a due anni. Al giudice unico competono anche le contravvenzioni.
Se il legislatore federale si associa al disegno del Consiglio federale attribuendo al giudice unico competenze più ampie rispetto a quelle attuali giusta l’articolo 27 capoverso 1 lettera a LTPF, non esiste motivo valido per cui la Confederazione non dovrebbe avvalersi di tale opzione all’introduzione del Codice di procedura penale. La competenza monocratica offre anzi vantaggi considerevoli in termini di celerità e di economia processuale. Al giudice unico della Corte penale del TPF andranno quindi attribuite le competenze di cui all’articolo 19 capoverso 2 D-CPP.
L’introduzione del Codice di procedura penale offre l’opportunità di riesaminare la questione delle autorità giudicanti collegiali. Tale esame dovrà tenere conto del fatto che i Cantoni sembrano tendere ad adottare la composizione a cinque soltanto in presenza di giudici laici, mentre per i tribunali di primo grado composti da professionisti (quale il tribunale penale economico bernese) prediligono la composizione a tre. Non sussiste alcun motivo rilevante per mantenere l’attuale prassi: i casi più gravi in termini di sanzioni non presentano maggiori difficoltà di quelli più lievi, e tre giudici togati possono senz’altro assumersi la responsabilità di pene detentive superiori ai dieci anni. La composizione di cinque giudici secondo l’articolo 27 capoverso 1 lettera c LTPF è quindi rinunciabile.
2.5 La giurisdizione di reclamo (art. 28-29)
Secondo l’articolo 20 capoverso 1 D-CPP, la giurisdizione di reclamo si pronuncia sui reclami contro gli atti procedurali e le decisioni non appellabili dei tribunali di primo grado (lett. a), delle autorità di perseguimento penale (lett. b) e del giudice dei provvedimenti coercitivi (lett. c) nei casi esplicitamente previsti. Inoltre il disegno del Codice di procedura penale attribuisce alla giurisdizione di reclamo, ed esplicitamente al TPF, alcuni compiti supplementari, per i quali comunque dovrebbe entrare in linea di conto unicamente la giurisdizione di reclamo:
- decisione in caso di conflitti tra il pubblico ministero della Confederazione e le autorità penali cantonali (art. 28 D-CPP; attribuita al TPF);
- decisione in caso di conflitti in materia di foro (art. 38 - 40 D-CPP; attribuita al TPF);
- decisione in caso di conflitti nazionali in materia di assistenza giudiziaria (art. 46 cpv. 2 D-CPP; attribuita al TPF);
- decisione in merito alla domanda di ricusazione di un intero tribunale (cantonale) d’appello (art. 57 cpv. 1 lett. d D-CPP; attribuita al TPF);
- disbrigo dei reclami in materia di retribuzione interposti contro decisioni cantonali (art. 133 cpv. 3 lett. b D-CPP; attribuito al TPF);
- decisione in merito al diritto di non deporre (art. 171 cpv. 2 D-CPP);