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Consultazione 2007/44: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti · 15 pagine
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d. scorie provenienti da impianti d’incenerimento dei rifiuti speciali, a condizione che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 41 capoverso 1 lettera a;
e. ceneri dei filtri lavate con acidi.
2 I rivestimenti di forni, i fanghi di idrossidi di Ca e Al, le sabbie e le scorie decantate in fonderie nonché il materiale minerale non combustibile raccolto nei parapalle possono essere depositati nei compartimenti per scorie se è provato che il loro tenore di metalli pesanti non supera i seguenti valori limite:
Sostanza mg/kg di rifiuto secco Arsenico50
Antimonio50
Piombo2000
Cadmio10
Cromo totale1000
Cromo VI 0,2 Rame5000
Nichel500
Mercurio5
Zinco5000
TOC 20’000
4 Prove
1 Per le prove di cui alle cifre 1-3, previa approvazione dell’autorità il detentore di rifiuti può limitare le analisi chimiche alle sostanze per cui non è esclusa una contaminazione a causa del genere e della provenienza dei rifiuti.
2 Se è necessaria una prova della composizione ai sensi delle cifre 1-3 e queste ultime non contemplano valori limite per certe sostanze pericolose per l’ambiente, l’autorità li stabilisce conformemente alle prescrizioni della legislazione sulla protezione dell’ambiente e delle acque, con l’approvazione dell’Ufficio federale.
3 L’Ufficio federale emana direttive concernenti:
a. l’esecuzione dei test di eluizione di cui alle cifre 11 capoverso 2 lettera d e 21 capoverso 2 lettera c;
b. il metodo per determinare il tenore di metalli particolati nelle scorie provenienti da impianti d’incenerimento dei rifiuti urbani; e
c. la fissazione dei valori limite ai sensi del capoverso 2.
5 Disposizione transitoria
Le scorie provenienti da impianti d’incenerimento dei rifiuti urbani con una frazione di metalli particolati superiore al due per cento in peso possono essere depositate nei compartimenti per scorie fino al 1° giugno 2012.