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Consultazione 2007/44: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti · 15 pagine

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Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente

L’ordinanza tecnica del 10 dicembre 19905 sui rifiuti è modificata come segue:

Art. 30 Titolo intermedio

Ubicazione, sistemazione e chiusura

Art. 33 cpv. 1

1 Il detentore di rifiuti deve provare, al momento della consegna, che i suoi rifiuti sono autorizzati nella discarica prevista.

Art. 36 cpv. 4 e 5

4Abrogato

5 Se deposita sostanze residue (all. 1 cifra 3 lett. c), valgono anche i requisiti di cui all’articolo 35.

5 RS 814.600