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Consultazione 2007/44: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti · 15 pagine
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Allegato (cifra II)
Modifica del diritto vigente
L’ordinanza tecnica del 10 dicembre 19905 sui rifiuti è modificata come segue:
Art. 30 Titolo intermedio
Ubicazione, sistemazione e chiusura
Art. 33 cpv. 1
1 Il detentore di rifiuti deve provare, al momento della consegna, che i suoi rifiuti sono autorizzati nella discarica prevista.
Art. 36 cpv. 4 e 5
4Abrogato
5 Se deposita sostanze residue (all. 1 cifra 3 lett. c), valgono anche i requisiti di cui all’articolo 35.
5 RS 814.600