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Consultazione 2007/44: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti · 15 pagine

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a. lo smaltimento previsto è rispettoso dell’ambiente e corrisponde allo stato della tecnica;

b. i rifiuti non sono importati per essere conferiti in discarica; è eccettuata l’importazione di rifiuti nell’ambito di una collaborazione regionale transfrontaliera disciplinata contrattualmente nonché di scorie dell’incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani esportati la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di esportazione;

c. esistono capacità sufficienti per lo smaltimento dei rifiuti;

d. l’importazione dei rifiuti non è contraria alla pianificazione cantonale dei rifiuti;

e. l’impresa di smaltimento dispone delle autorizzazioni corrispondenti;

f. esiste un modulo di notifica debitamente compilato;

g. esiste un contratto scritto concluso tra l’esportatore con sede all’estero e l’impresa di smaltimento secondo l’allegato 2.

2 L’UFAM chiede preliminarmente il parere dei Cantoni interessati.

Art. 24 Limitazione della durata del consenso

1 L’UFAM rilascia il consenso per un periodo massimo di un anno.

2 Può rilasciare il consenso per un periodo massimo di tre anni alle imprese di smaltimento titolari di un’autorizzazione generale di importazione secondo il capitolo II D cifra 2 caso 2 della decisione OCSE del 14 giugno 2001.

Art. 29 cpv. 1 e cpv. 2

1 I rifiuti possono transitare dalla Svizzera soltanto se il transito è stato notificato all’UFAM e se questi non lo ha vietato entro 30 giorni dalla conferma dell’avvenuta ricezione del modulo di notifica da parte dell’autorità competente dello Stato importatore.

2 È fatto salvo il transito di rifiuti destinati al riciclaggio:

a. secondo la lista verde dei rifiuti della decisione OCSE del 14 giugno 2001 per gli Stati membri dell’OCSE; e

b. secondo l’allegato IX della Convenzione di Basilea per gli altri Stati.

Art. 31 cpv. 8

8 Chi esporta o importa rifiuti senza autorizzazione secondo l’articolo 15 capoverso 2 o l’articolo 22 capoverso 2 deve allegarvi il modulo debitamente compilato di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del 14 giugno 20064.

4 Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12/7/2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 699/2008 della Commissione, del 15 luglio 2008, che integra l’allegato IC del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, GU L 188 del 16///2008, p. 7.