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Consultazione 2007/44: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti · 15 pagine

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Nell’ambito dell’autorizzazione di esercizio, l’autorità può, nei singoli casi e previo consenso dell’Ufficio federale, ammettere concentrazioni di metalli pesanti più elevate, se ciò garantisce un minor inquinamento dell’ambiente rispetto ad altri metodi di smaltimento;

g. i residui vetrificati devono essere depositati in modo tale da escludere uno

scambio di sostanze con altri rifiuti.

2 Discariche per sostanze residue

Nelle discariche per sostanze residue si possono depositare soltanto:

a. sostanze residue ai sensi della cifra 21;

b. rifiuti ammessi nelle discariche reattore (cifra 3) se sono depositati in compartimenti separati, in modo da escludere uno scambio di sostanze con altri rifiuti, e detti compartimenti soddisfano i requisiti in materia di captazione e smaltimento dei biogas delle discariche reattore;

c. rifiuti ammessi nelle discariche per materiali inerti (cifra 1).

21 Sostanze residue

1 I seguenti rifiuti sono considerati sostanze residue, a condizione che soddisfino i requisiti di cui ai capoversi 2 e 3:

a. ceneri dei filtri cementate;

b. ceneri dei filtri lavate con acidi;

c. residui metallici, anorganici e difficilmente solubili provenienti dal trattamento di rifiuti come i fanghi di idrossidi.

2 Deve essere provato che:

a. la quota di sali solubili nei rifiuti non trattati non supera il due per cento in peso;

b. a contatto con altri rifiuti, acqua o aria, i rifiuti non possono formare gas né sostanze facilmente idrosolubili;

c. nell’eluito dei rifiuti non sono superati i valori limite delle sostanze riportate nella tabella. Per stabilirlo occorre eseguire due test. Come eluente va impiegata acqua continuamente satura in anidride carbonica per il test 1, acqua distillata per il test 2.

Test 1

Sostanza Valore limite

Alluminio 10,0 mg/l

Arsenico 0,1 mg/l