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Consultazione 2007/44: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti · 15 pagine

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Art. 39 Aiuti all’esecuzione

Nell’ambito dell’elaborazione di aiuti all’esecuzione della presente ordinanza, l’UFAM collabora con altri servizi della Confederazione interessati, i Cantoni e le organizzazioni dell’economia interessate.

Art. 40 cpv. 3-5

3 Forniscono sostegno agli uffici doganali nell’ambito del controllo della merce nonché del prelievo e dell’analisi di campioni di rifiuti.

4 Se è prevista la ripresa dei rifiuti secondo la presente ordinanza, i Cantoni competenti secondo il capoverso 5 provvedono allo smaltimento dei rifiuti rispettoso dell’ambiente.

5 La competenza per lo smaltimento dei rifiuti spetta:

a. al Cantone da cui provengono i rifiuti;

b. se l’origine dei rifiuti è sconosciuta oppure i rifiuti provengono da più Cantoni, al Cantone in cui ha sede il detentore dei rifiuti; oppure

c. se il detentore ha sede all’estero, il Cantone di confine.

Art. 43 cpv. 3 e 4

3 Se gli uffici doganali si oppogono all’esportazione, all’importazione o al transito di rifiuti, informano l’UFAM. Questi decide in merito alla ripresa dei rifiuti.

4Abrogato

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

III

La presente modifica entra in vigore il ....

.... In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz