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Consultazione 2007/44: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti · 15 pagine
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Art. 39 Aiuti all’esecuzione
Nell’ambito dell’elaborazione di aiuti all’esecuzione della presente ordinanza, l’UFAM collabora con altri servizi della Confederazione interessati, i Cantoni e le organizzazioni dell’economia interessate.
Art. 40 cpv. 3-5
3 Forniscono sostegno agli uffici doganali nell’ambito del controllo della merce nonché del prelievo e dell’analisi di campioni di rifiuti.
4 Se è prevista la ripresa dei rifiuti secondo la presente ordinanza, i Cantoni competenti secondo il capoverso 5 provvedono allo smaltimento dei rifiuti rispettoso dell’ambiente.
5 La competenza per lo smaltimento dei rifiuti spetta:
a. al Cantone da cui provengono i rifiuti;
b. se l’origine dei rifiuti è sconosciuta oppure i rifiuti provengono da più Cantoni, al Cantone in cui ha sede il detentore dei rifiuti; oppure
c. se il detentore ha sede all’estero, il Cantone di confine.
Art. 43 cpv. 3 e 4
3 Se gli uffici doganali si oppogono all’esportazione, all’importazione o al transito di rifiuti, informano l’UFAM. Questi decide in merito alla ripresa dei rifiuti.
4Abrogato
II
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
III
La presente modifica entra in vigore il ....
.... In nome del Consiglio federale svizzero
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz