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Consultazione 2007/44: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti · 15 pagine

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2 L’esportatore inoltra all’UFAM la domanda e una copia per ciascuno dei documenti necessari secondo il capoverso 1 per lo Stato importatore e gli Stati di transito.

3 L’UFAM verifica la completezza della domanda e prima di autorizzare l’esportazione chiede l’approvazione delle autorità competenti degli Stati di importazione e di transito.

Art. 17 Condizioni per l’autorizzazione all’esportazione

L’UFAM autorizza l’esportazione se:

a. la via di smaltimento dei rifiuti da esportare è nota;

b. lo smaltimento è rispettoso dell’ambiente e corrisponde allo stato della tecnica;

c. variante 1: lo smaltimento di rifiuti urbani, scorie dell’incenerimento dei rifiuti, rifiuti provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico nonché rifiuti edili combustibili non selezionati in Svizzera non è possibile oppure l’esportazione dei rifiuti è prevista nell’ambito di una collaborazione regionale transfrontaliera disciplinata contrattualmente;

c. variante 2: lo smaltimento di rifiuti urbani, scorie dell’incenerimento dei rifiuti, rifiuti provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico, rifiuti edili combustibili non selezionati nonché legno usato in Svizzera non è possibile oppure l’esportazione dei rifiuti è prevista nell’ambito di una collaborazione regionale transfrontaliera disciplinata contrattualmente;

d. i rifiuti non sono esportati per essere conferiti in discarica; è eccettuata l’esportazione di:

1. rifiuti nell’ambito di una collaborazione regionale transfrontaliera disciplinata contrattualmente,

2. scorie dell’incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani importati la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di importazione, e

3. rifiuti destinati a una discarica sotterranea;

e. sono stati rilasciati i consensi dello Stato importatore e degli Stati di transito necessari secondo la Convenzione di Basilea e la decisione OCSE del 14 guigno 2001.

Art. 20 cpv. 2

2 La garanzia deve essere fornita sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa.

Art. 23 Condizioni per il rilascio del consenso

1 L’UFAM rilascia il consenso all’importazione se: