Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) · 81 pagine

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Revisioni OEIA e ODO – Rapporto sui risultati dell’indagine conoscitiva 25 agosto 2008

B Rapporto sui risultati della indagine conoscitiva relativa all’OEIA

5 Introduzione

5.1 Situazione iniziale

1

Motivo della revisione L’ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA) risale all’anno

1988 e la sua ultima revisione è avvenuta nel 1995.

I vari interventi parlamentari in merito all’EIA e al diritto di ricorso delle associazioni2 hanno comportato modifiche alla legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb)3.

Modifiche alla LPAmb Le modifiche alla legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) del 20 dicembre

2006 riguardanti l’esame d’impatto ambientale (EIA) sono contenute nell’articolo 10a – 10d. Le modifiche sono in vigore dal 1° luglio 2007.

Le modifiche più importanti sono le seguenti:

− Il Consiglio federale è tenuto a verificare periodicamente l’elenco dei tipi

d’impianto soggetti all’EIA e i valori soglia a partire dai quali l’EIA diventa obbligatorio (art. 10a cpv. 3). Sottostanno all’EIA gli impianti che possono gravare notevolmente sull’ambiente al punto da rendere presumibilmente necessaria l’adozione di misure specifiche legate al progetto o all’ubicazione al fine di garantire l’osservanza delle prescrizioni sulla protezione dell’ambiente (art. 10a cpv. 2).

− I rapporti sull’impatto ambientale devono potersi concludere sempre più spesso con un’indagine preliminare (art. 10 b cpv. 3).

− Nel rapporto sull’impatto ambientale non occorre più specificare quali misure consentirebbero di ridurre il carico ambientale oltre quanto prescritto dalla legge.

− Impianti pubblici e privati dati in concessione non devono più indicare nel rapporto concernente l’impatto dell’ambiente la motivazione del progetto.

Revisione della OEIA Le modifiche alla legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) impongono

l’adeguamento dell’ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA). Oltre ai necessari adeguamenti al testo di legge modificato, il testo

dell’ordinanza è stato oggetto di alcuni miglioramenti di carattere tecnico-

legislativo, senza tuttavia subire dei cambiamenti sostanziali. Alcuni suoi articoli sono stati inoltre adeguati alla buona prassi corrente o puntualizzati. Anche

l’allegato all’ordinanza, in cui sono definiti gli impianti assoggettati all’EIA, è stato riveduto e adattato secondo la nuova disposizione di cui all’articolo 10a capoverso 2 LPAmb (v. l’Avamprogetto di revisione e il Rapporto esplicativo in allegato).

Indagine conoscitiva Le modifiche all’OEIA, unitamente a quelle apportate all’ordinanza del 27 giugno

1990 che designa le organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché di

protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO)4, sono state sottoposte il 20 dicembre 2007 alle parti interessate nel quadro di un’indagine

1 RS 814.011

2 00.3476 Mozione Hofmann Hans, 01.3266 Postulato RK-NR, 02.436 Iniziativa parlamentare Hofmann Hans, 04.3038 Mozione Scherer Marcel, 04.3386 Mozione Rutschmann Hans, 05.3169 Mozione Schwander Pirmin, 07.3120 Mozione Hofmann Hans e 07.3418 Mozione Hofmann Hans

3 RS 814.01

4 RS 814.076