Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) · 81 pagine

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Revisioni OEIA e ODO – Rapporto sui risultati dell’indagine conoscitiva 25 agosto 2008

Legenda

Kantone

Zustimmung

Parteien

(approvazione) =

approvazione Dachverbände der Wirtschaft

dell’avamprogetto di Wirtschafts- und Fachverbände

revisione Beschwerdeberechtigte Org.

Ergänzung Eidg./kant. Kommissionen/Institutionen

(integrazione) = il

Weitere interessierte Kreise

Cantone deve

disciplinare la (Behörden / pol. Gremien)

competenza cantonale (Landw- Gartenbau, Forstw.)

Präzisieren (precisare) = (Verkehrsverbände)

precisare la divisione del (Wirtschaft und Gewerbe)

lavoro Confederazione-

(Beratende Ingenieure)

Cantoni.

(Umwelt und Raumplanung)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zustimmung Ergänzung Präzisieren leer

Figura 10: Posizioni dei gruppi target in merito all’articolo 6a.

Sono presentate le quote percentuali delle varie posizioni dei Cantoni.

Cantoni Sette Cantoni (JU, BE, NE, GE, TI, AG, SO) si dichiarano esplicitamente a favore del nuovo articolo 6a che precisa quali autorità in Svizzera debbano esercitare i diritti e obblighi sanciti nella convenzione del 25 febbraio 1991 nell’esame

dell’impatto sull’ambiente in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo).

Cinque Cantoni (ZH, GL, BL, SG, GR) chiedono un’integrazione dell’articolo 6a capoverso 2. Essi sostengono che il diritto cantonale spesso designa come autorità competente un’autorità comunale. Tuttavia, essendo coinvolti in un caso del genere più Comuni contemporaneamente, il testo proposto non consente di definire chiaramente quali Comuni tra quelli interessati debbano ora esercitare gli altri diritti e obblighi. In questo caso sarebbe più appropriato conferire questo compito a un ufficio cantonale. I Cantoni dovrebbero quindi essere autorizzati nel loro diritto istitutivo a designare un’altra autorità.

Essi chiedono di formulare l’articolo 6a capoverso 2 lettera b come segue:

b. l’autorità competente alla quale, secondo l’articolo 5 capoverso 1, spetterebbe in Svizzera la decisione sul progetto oppure un altro ente designato dal diritto cantonale, per quanto riguarda l’esercizio degli altri diritti e obblighi.

Il Canton Vaud obietta che la prescrizione non disciplina il rapporto tra

Confederazione e Cantoni nell’adempimento della Convenzione di Espoo.

6.4 Articolo 8

Modifiche secondo Articolo 8 Indagine preliminare e capitolato d’oneri

l’avamprogetto di1

Il richiedente elabora

revisione

a. un’indagine preliminare che mostra quali effetti del suo impianto potrebbero presumibilmente gravare sull’ambiente;

b. un capitolato d’oneri che precisa gli effetti ecologici dell’impianto che dovranno essere analizzati nel rapporto e fissa i metodi e i limiti spaziali e temporali per le indagini.

2 Il richiedente presenta all’autorità decisionale l’indagine preliminare e il capitolato d’oneri.