Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/5: Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5). Protezione speciale dei giovani lavoratori · 9 pagine

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Referenz: 2007-09-25/434

1 Situazione iniziale

Il 29 novembre 1998, il popolo svizzero ha accettato una revisione parziale importante della legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (legge sul lavoro, LL1). Nell’ambito di questa revisione è stato possibile colmare una lacuna della legge introducendo nell’articolo 30 LL che fissa l’età minima per l’occupazione dei giovani un nuovo capoverso 2 concernente il disciplinamento dei lavori esercitati dai giovani di età inferiore ai 13 anni. E` stato stabilito che occorre precisare mediante ordinanza a quali condizioni i giovani sotto i 15 anni possono essere occupati in occasione di manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie (art. 30 cpv. 2 lett. b LL). Nel frattempo, con la revisione dell’articolo 29 capoverso 1 LL, l’età di protezione è stata abbassata a 18 anni. Questa revisione è stata approvata dal Parlamento nel giugno 2006 senza che sia stato indetto un referendum.

Nel 2002 è stata avviata una procedura di consultazione su un primo progetto di ordinanza 5. In seguito all’abbassamento dell’età di protezione dei giovani lavoratori questo progetto è stato interamente rielaborato. Le disposizioni sono state semplificate e ridotte all’essenziale. Allo scopo di migliorare la leggibilità si è rinunciato a ripetere il testo di legge, inoltre è stata fortemente semplificata la regolamentazione del lavoro dei giovani di età inferiore ai 13 anni. Tuttavia, le disposizioni sulla protezione dei lavoratori fino ai 18 anni non sono state adeguate per quanto riguarda i lavori pericolosi e il lavoro notturno nonché domenicale, dal momento che la modifica riguarda unicamente l’età di protezione e non il contenuto materiale delle disposizioni della legge sul lavoro (art. 29 – 32 LL).

Il 28 febbraio 2007, il Consiglio federale ha incaricato il DFE di svolgere una procedura di consultazione sul nuovo progetto di ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori; OLL 5). La consultazione è scaduta il 9 maggio 2007. Complessivamente sono pervenute 76 risposte così ripartite:

• 24 prese di posizione dei Cantoni;

• sei prese di posizione di partiti politici: Partito liberale-radicale svizzero (PLR); Partito liberale svizzero (PLS); Partito socialista svizzero (PS); Gioventù socialista svizzera (GSS); Unione democratica di centro (UDC); Partito popolare democratico svizzero (PPD)

• due prese di posizione di organizzazioni mantello nazionali dei comuni, delle città e delle regioni di montagna: Associazione dei comuni svizzeri; Unione delle città svizzere;

• sette prese di posizione di organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori: Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM); Unione svizzera degli imprenditori (USI); Unione sindacale svizzera (USS); Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera); Travail.Suisse; Associazione svizzera dei banchieri (ASB); Unione svizzera dei contadini (USC)

• 37 prese di posizione di associazioni e organizzazioni specializzate: Unione professionale svizzera dell’automobile, Proprietari di foreste bernesi, CFSL2, OIL3, Suva, Associazione svizzera dei mastri panettieri-pasticceri (ASMPP), Associazione svizzera del personale di panetterie, pasticcerie e confetterie (ASPPPC), Società svizzera

1

RS 822.11

2

Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro 3 Organizzazione internazionale del lavoro 2/9 ArGV 5 - Entscheid Bundesrat/09.07 (525.3/2007/00641)