Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/5: Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5). Protezione speciale dei giovani lavoratori · 9 pagine

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Referenz: 2007-09-25/434

Tre Cantoni (BL, NE, ZG) chiedono che il numero delle domeniche venga indicato in modo esplicito. Come per il lavoro notturno, i sindacati sono dell’avviso che qualora fosse necessario accordare dei permessi individuali per il lavoro domenicale, tale compito spetterebbe alla SECO. Il Cantone del JU invece non vede perché durante la formazione professionale sia necessario autorizzare il lavoro domenicale temporaneo. Inoltre, i sindacati, come del resto anche il Cantone di NE, ritengono che il lavoro domenicale debba essere un requisito indispensabile per la formazione professionale. Secondo il Cantone del VS, il lavoro domenicale dovrebbe essere ammesso per i giovani dell’età inferiore ai 18 anni soltanto nell’ambito della formazione professionale.

Il Cantone del JU va oltre e chiede che la durata del lavoro venga limitato a cinque giorni alla settimana, dal momento che il principio della giornata di riposo come misura compensatoria sarebbe poco conosciuto. Tale limitazione garantirebbe ai giovani una protezione supplementare.

3.11 Esenzione dall’obbligo di autorizzazione per il lavoro notturno o domenicale nell’ambito della formazione professionale di base (art. 14)

L’USS, la Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera, la Suva e altri partecipanti alla procedura di consultazione auspicano che il lavoro domenicale venga disciplinato dalle ordinanze sulla formazione. Risulterebbe allora chiaro che non si tratta di una discussione politica ma di una questione di formazione professionale di base e di acquisizione delle capacità richieste dal mercato. Infatti, nelle varie commissioni per la riforma sono rappresentati i partner sociali nonché le organizzazioni del mondo del lavoro responsabili della formazione professionale e degli esami.

Il Cantone di AI e l’ASMPP chiedono che per certe formazioni professionali di base

l’ordinanza preveda delle deroghe alle prescrizioni relative alla durata del riposo e alla durata massima del lavoro diurno

3.12 Deroga al divieto del lavoro serale e domenicale (art. 15)

Numerosi partecipanti alla procedura di consultazione deplorano che sia lecito impiegare soltanto i giovani dell’età inferiore ai 15 anni fino alle ore 23.00 e la domenica in caso di manifestazioni culturali. Inoltre chiedono di cancellare il termine „culturale“. Il Cantone di AI propone di assegnare ai Cantoni il compito di rilasciare le autorizzazioni per i lavori leggeri.

3.13 Riposo giornaliero (art. 16)

L’Unione svizzera degli imprenditori e GastroSuisse domandano che venga data la possibilità di ridurre il riposo giornaliero a 11 ore. Il Cantone di AI suggerisce di stabilire dei periodi di riposo della durata di almeno 4 ore consecutive nei casi in cui, eccezionalmente, il riposo non può essere concesso.

Secondo l’USS e syna il periodo di riposo dovrebbe comprendere almeno 14 ore.

3.14 Lavoro straordinario (art. 17)

L’Unione svizzera degli imprenditori e GastroSuisse ritengono che sia necessario poter chiedere ai giovani di effettuare un lavoro straordinario anche durante la formazione professionale. L’USAM aggiunge che in tal caso bisognerebbe prevedere dei periodi di riposo obbligatori come misura compensatoria.

Il Cantone del VS trova che il lavoro straordinario debba essere interdetto considerando che la durata della settimana lavorativa dei giovani può raggiungere un massimo di 50 ore.

9/9 ArGV 5 - Entscheid Bundesrat/09.07 (525.3/2007/00641)