Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/5: Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5). Protezione speciale dei giovani lavoratori · 9 pagine

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Referenz: 2007-09-25/434

tere il lavoro dei giovani di età inferiore ai 13 anni sistematicamente all’obbligo di autorizzazione oppure, secondo il parere del PS, di imporre almeno l’obbligo di notificazione. In particolare per quanto riguarda il settore pubblicitario non basterebbe trasmettere la responsabilità unicamente ai genitori.

Il Cantone del JU ritiene che l’attività contemplata in questo articolo debba essere qualificata come un’occupazione straordinaria. Inoltre insiste sulla necessità di chiedere una dichiarazione di consenso firmata dai genitori.

Un Cantone (BS) si domanda chi controllerà l’occupazione dei giovani in questo ambito esigendo inoltre che ciò venga precisato nelle note esplicative. Due Cantoni (VD, JU) propongono di introdurre un limite di età per le attività menzionate (p.es. 7 anni) dato che i genitori meno abbienti potrebbero essere tentati di sfruttare i loro figli.

3.6 Lavori leggeri

L’USAM, l’Unione svizzera dei contadini e agriss chiedono di completare la definizione in modo da evitare la sparizione di un’istituzione tanto preziosa quanto il servizio agricolo. Per questo motivo le attività giovanili extrascolastiche, in virtù della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche, dovrebbero essere menzionate.

GastroSuisse e l’Unione svizzera degli imprenditori reclamano anche in questo caso la soppressione del riferimento alle prestazioni scolastiche.

GastroUnion propone un elenco dei lavori leggeri ritenendo che la definizione contenuta nel progetto sia troppo vaga. In particolare nel settore gastronomico sarebbero di solito dei giovani dell’età inferiore ai 15 anni ad effettuare lavori ausiliari che non sempre possono essere considerati come attività leggere.

3.7 Durata massima della settimana e della giornata lavorativa per i giovani di età inferiore ai 13 anni (art. 10)

Il Cantone di Uri, l’USS, la SIC e syna sono convinti della necessità di specificare la durata massima della giornata lavorativa e suggeriscono di fissarla dalle ore 10.00 alle ore 22.00. Inoltre, l’USS, la SIC e syna chiedono di limitare il lavoro settimanale a 6 ore invece di 9 ore. Secondo il Cantone del VS la durata massima del lavoro stabilita sarebbe troppo elevata.

3.8 Durata massima della settimana e della giornata lavorativa nonché pause per i giovani dai 13 anni in poi soggetti all’obbligo scolastico (art. 11)

Due Cantoni (GR, AI), l’Unione svizzera degli imprenditori, l’USAM, GastroSuisse e

hotelleriesuisse domandano che durante le vacanze scolastiche i giovani soggetti all’obbligo scolastico siano autorizzati a lavorare 8 ore al giorno e 40 ore alla settimana. Anche l’USAM è di questo avviso considerato che la durata del lavoro varia molto a seconda dell’impresa. La regolamentazione proposta permetterebbe invece di occupare i giovani insieme agli altri collaboratori dell‘impresa. Il Cantone del GR chiede di elevare a 4 ore la durata massima della giornata lavorativa durante il periodo scolastico

Come già menzionato, il PS e l’USS auspicano che questo articolo disciplini anche la durata massima della settimana e della giornata lavorativa durante la formazione professionale di base, ossia che la durata massima della giornata lavorativa sia abbassata da 9 ore a 8 ore e che la durata massima della settimana lavorativa venga regolata (il che attualmente non è il caso). Inoltre insistono sulla necessità di introdurre nella presente ordinanza una regolamentazione delle pause.

7/9 ArGV 5 - Entscheid Bundesrat/09.07 (525.3/2007/00641)