Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/5: Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5). Protezione speciale dei giovani lavoratori · 9 pagine

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Referenz: 2007-09-25/434

3.2 Applicazione della legge sul lavoro a determinate categorie di aziende (art. 3)

L’USC e agriss chiedono di precisare nell’ordinanza che per le aziende agricole hanno validità soltanto le disposizioni relative all’età minima (15 anni).

L’USAM ritiene opportuno ricordare che i giovani che fanno dell’orticultura nelle aziende agricole sottostanno ugualmente alla legge sul lavoro.

Il PS e la GSS, syna e l’USS esigono che nelle aziende familiari si applichino in ogni caso le disposizioni dell’ordinanza ai giovani membri della famiglia, anche se nell’azienda non vengono occupati altri lavoratori estranei alla famiglia.

3.3 Lavori pericolosi (art. 4)

L’Unione svizzera degli imprenditori, GastroSuisse, hotelleriesuisse, Swissmem e quattro Cantoni (AI, GR, VS, ZG) sono dell’avviso che i giovani debbano avere la possibilità di effettuare lavori pericolosi anche fuori dall’ambito della formazione professionale. Per questo motivo essi propongono di aggiungere all’articolo 4 la precisazione che i giovani possono essere autorizzati ad eseguire lavori pericolosi anche fuori dall’ambito della formazione professionale di base premesso che le misure necessarie per garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute vengano rispettate. Sottolineano inoltre che l’attenzione non debba essere rivolta unicamente alla formazione professionale di base, ma anche ad altri corsi riconosciuti dalle autorità. Del resto suggeriscono di sostituire al capoverso 4 l’indicazione del limite di età di 16 anni con la definizione “giovani che assolvono una formazione professionale”. Ciò permetterebbe l’esercizio di lavori pericolosi anche ai giovani che all’inizio della formazione professionale non hanno ancora compiuto 16 anni.

Un Cantone (NE) ritiene che il fatto di elencare i lavori pericolosi in un’ordinanza separata non contribuisca necessariamente a chiarire la situazione. I Cantoni di NE e del JU chiedono di introdurre nel capoverso 4 la precisazione che le misure necessarie (protezione della salute/prevenzione degli infortuni) verrebbero prese dall’UFFT congiuntamente alla SECO.

Secondo l’Unione svizzera degli imprenditori il termine "educazione" non dovrebbe figurare nella definizione dei lavori pericolosi dal momento che andrebbe utilizzato in ambito familiare ma non in quello professionale. Essa aggiunge che per la valutazione della pericolosità di un lavoro sia necessario tenere conto del grado di giudiziosità e di comprensione del giovane. L’USS e syna chiedono che il capoverso 5 venga soppresso considerato che la concessione di permessi individuali per lavori pericolosi indebolirebbe soltanto la protezione.

3.4 Servizio dei clienti in aziende di divertimento, alberghi, ristoranti e caffè (art. 5)

Due Cantoni (LU, NW) e l’Unione svizzera degli imprenditori chiedono la soppressione dell’obbligo di autorizzazione previsto dal capoverso 2 suggerendo invece l’indicazione che nell’ambito della formazione professionale l’occupazione sia considerata come autorizzata. hotelleriesuisse insiste sulla necessità di permettere ai giovani di effettuare in questo settore una pratica d’orientamento professionale. Il Cantone del VS ritiene che l’esercizio di queste attività dovrebbe essere ammesso in ogni caso soltanto a partire dai 16 anni nell’ambito della formazione professionale indipendentemente dal proscioglimento dall’obbligo scolastico.

3.5 Manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie (art. 7)

Secondo quanto menzionato già in precedenza, il Cantone del VS, il PS e la GSS, l’USS, la Commissione federale per l’infanzia e la gioventù, la FSAG e l’OIL propongono di sottomet-

6/9 ArGV 5 - Entscheid Bundesrat/09.07 (525.3/2007/00641)