Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 59 pagine
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sione amministrativa del FSS nominata dal Consiglio federale sostiene con gli attuali circa 20 milioni di franchi all’anno progetti di privati (associazioni dei trasporti, upi, ecc.) a favore della sicurezza stradale in base ad accordi di prestazione o decisioni di sussidio. I dettagli sull’impiego dei fondi sono disciplinati nel regolamento del 5 dicembre 198963 concernente l’impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale.
Con il nuovo 1,75 per cento (sette decimi di 2,5 %), il FFS conclude con i Cantoni degli accordi di prestazione per l’attuazione delle misure educative e informative previste nell’avamprogetto posto in consultazione. Concretamente, si tratta di misure in materia di educazione al traffico e coordinamento di campagne sulla sicurezza stradale con la presenza della polizia. Il Consiglio federale fisserà delle condizioni vincolanti per la Commissione amministrativa del FSS.
Questi fondi supplementari devono permettere ai Cantoni non solo di portare avanti l’attuale educazione al traffico nelle scuole (elementari), bensì soprattutto di colmare le lacune esistenti (nel grado secondario). Contemporaneamente devono essere elaborati e messi a disposizione in tutta la Svizzera sussidi didattici per l’educazione al traffico (misura Via sicura 403).
Le campagne di sensibilizzazione sono particolarmente efficaci se sono realizzate in collaborazione con la polizia. La polizia deve rafforzare la presenza e l’informazione sullo scopo della campagna in corso. Per poter garantire due volte all’anno, durante un’intera settimana (ad es. in occasione dell’avvio di una campagna), una presenza ben percettibile della polizia si deve calcolare un dispendio supplementare pari a circa 20 000 ore/persona, che sono indennizzate ai Cantoni attingendo alle risorse del FSS.
Varianti secondo i n. 3.2 o 3.3
Se sono realizzate le varianti di cui ai numeri 3.2 o 3.3, i Cantoni dispongono del 2,5 per cento del supplemento ai premi dell’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore per attuare le misure più costose (controlli di polizia, miglioramento dell’infrastruttura). I Cantoni devono poter decidere autonomamente come impostare la loro attività di controllo e quali priorità fissare per gli oggetti infrastrutturali da risanare (art. 2 cpv. 2).
4.5 Legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità64
Art. 66a cpv. 1bis (nuovo)
Questo nuovo articolo è il corrispondente dell’articolo 15c capoverso 1 lettera d LCStr.
4.6 Legge del 15 dicembre 2003 sugli agenti terapeutici65
Art. 26 cpv. 3 (nuovo)
I medicinali possono influenzare positivamente o negativamente il comportamento di guida del singolo. Vi sono preparati che limitano la capacità di guidare solo
63 RS 741.816
64 RS 831.20