Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 59 pagine

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nistrative non si può venire meno al principio « chi sbaglia paga ».

La soluzione proposta è in contraddizione con il diritto di non deporre per legami personali di cui all’articolo 168 del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP) che entrerà in vigore presumibilmente il 1° gennaio 2011. All’articolo 168 capoverso 4 lettera a CPP sono menzionati dei casi in cui il diritto di non deporre non sussiste; si tratta tuttavia di gravi delitti, ad esempio assassinio o stupro.

4.3 Ordinanza dell’Assemblea federale del 21 marzo 2003 concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale60

Art. 1

In base all’articolo 55 capoverso 6 LCStr in vigore, l’Assemblea federale fissa il tasso alcolemico a contare dal quale si ammette l’inattitudine alla guida e definisce a partire da quale livello la concentrazione di alcol nel sangue è da considerare qualificata. L’introduzione dell’attribuzione di valore probatorio al risultato della prova dell’alito (cfr. commenti sull’art. 55) presuppone che l’Assemblea federale fissi anche valori limite per l’alcol nell’alito. L’ordinanza dell’Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale va pertanto modificata di conseguenza.

4.4 Legge del 25 giugno 1976 sul contributo alla prevenzione degli infortuni61

Art. 1

Già oggi gli assicurati pagano un supplemento dello 0,75 per cento al premio di responsabilità civile per i veicoli a motore, che deve essere impiegato dal Fondo nazionale per la prevenzione degli infortuni stradali (FSS)62 per misure di educazione e sensibilizzazione. Questo supplemento è aumentato fino al 2,5 o al 5 per cento a seconda della variante di attuazione:

Variante secondo il n. 3.1

Il supplemento è aumentato al 2,5 per cento. Complessivamente sono così disponibili circa 65 milioni di franchi all’anno.

Varianti secondo i n. 3.2 o 3.3

Se sono realizzate le varianti di cui ai numeri 3.2 o 3.3, è riscosso anche un supplemento al massimo del 2,5 per cento a favore dei Cantoni. Gli assicuratori della responsabilità civile per i veicoli a motore versano il supplemento per ogni veicolo a motore assicurato annualmente al Cantone in cui è immatricolato il veicolo il giorno di riferimento. Il giorno di riferimento valevole per la ripartizione del supplemento è fissato dal Consiglio federale (art. 1 cpv. 3).

Art. 2

Variante secondo il n. 3.1

Con l’attuale 0,75 per cento, il FSS prosegue i compiti svolti finora. La Commis-

60 RS 741.13

61 RS 741.81

62 Il Fondo di sicurezza stradale (FSS) è un ente federale di diritto pubblico istituito dal Parlamento mediante apposita legge (RS 741.81).