Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 108 pagine

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Osservazioni, critiche, proposte

- Rappresenta un’ingerenza nella libertà contrattuale (JU, TI, ZH, ACS, UPSA, App. Ger. BS, ASTAG, auto-

schweiz, SPIA, Car Tourisme Suisse, Centre Patronal, economiesuisse, FMS, PSL, CIET, motosuisse,

UNA&FNG, SAA, SDHM/ASVE, USAM, strasseschweiz, ASA, velosuisse).

- La misura non colpisce primariamente il gruppo target dei conducenti incorreggibili (ACS).

- Quando si commette una contravvenzione, non si pensa al regresso dell’assicuratore (App.Ger. BS).

- In questi casi gli assicuratori possono esercitare il diritto di regresso già oggi (JU, AVS, ATVSL, IGBF, SVA

VS).

- Si tratta di una misura da applicare in caso di reati commessi intenzionalmente (FMS).

- Nel settore dei trasporti commerciali il regresso dovrebbe essere esteso al datore di lavoro o al detentore del

veicolo. La misura finirebbe inoltre per collidere con la responsabilità limitata del lavoratore (Routiers).

- Il diritto di regresso può provocare un trasferimento del rischio assicurativo (USS).

- È necessario fissare l’entità del regresso (SVA VS). Il concetto di negligenza grave deve essere definito in

funzione del gruppo target dei pirati della strada (ZH).

- A tutti può succedere di commettere un’infrazione successivamente classificata come grave (per omissione).

In caso di danni fisici permanenti le conseguenze finanziarie possono essere ingenti. Lo scopo di

un’assicurazione è proprio quello di tutelare la persona interessata da eventuali difficoltà finanziarie (TCS).

- Estendere la misura a tutti, invece che limitarla ai pirati della strada, non è una soluzione ragionevole (TCS,

ZH).

- La misura avrebbe come conseguenza una doppia pena e strascichi finanziari anche per i parenti non diret-

tamente coinvolti. Le conseguenze finanziarie non hanno un effetto preventivo (ZG).

- Non si approva l’obbligo di regresso per ogni caso di negligenza grave. Anche oggi, del resto, l’assicuratore

non rinuncia al diritto di regresso in tutti i casi (p. es. spesso non vi rinuncia nel caso di incidenti causati dai pirati della strada o per la guida in stato di ebrietà) (UNA&FNG, ASA, TCS).

- L’entità del regresso deve essere stabilita a discrezione dell’assicuratore e non del legislatore (UNA&FNG,

ASA).

- Lo Stato deve utilizzare i mezzi a sua disposizione per far rispettare le norme stradali e punire le infrazioni (TI,

ZG).

- L’attestazione relativa ai sinistri provocati è sufficiente agli assicuratori per individuare dove risiede un alto

rischio e richiedere premi adeguati. Il regresso esercitato sui pirati della strada è spesso una soluzione inutile dato che questi non dispongono di mezzi finanziari (ZH).

Nessun parere / non ci riguarda: BL, SAB, SGV, ANCV, asa, ASCV, ASG, ASPI, Distiswiss, FSL, IRM BE, IRM BS, ISV, IVT ETH ZH, MFK SO, OPTICS, REKO BE, ASP, SchweizMobil, SEVS, SSML, AOS, Velokonf., Viniharass, UTP.

3.3.1.20 Domanda 22: Siete d’accordo con l’introduzione dell’attestazione relativa ai sinistri provocati? (Art. 68a)

Sì No Nessun parere / non ci riguarda Cantoni 22 22

Partiti 4 10

Associazioni mantello 3 02

Altre organizzazioni 47 1425

Privati 34 03

Totale 110 1732