Progetto
Consultazione 2007/85: Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e le versioni rielaborate delle istruzioni correlate. · 7 pagine
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Progetto istruzioni Allegato 6
standard. Il modulo in questione permette di autorizzare
contemporaneamente più deroghe alle dimensioni e ai pesi standard.
3.4.5 Entrata senza permesso speciale
Se i veicoli hanno un peso o dimensioni eccezionali e non dispongono del necessario permesso, la loro entrata sarà ammessa soltanto se la parte di merce eccedente le dimensioni o il peso autorizzati è scaricata sul posto e sotto vigilanza dell’ufficio doganale.
Se non è possibile raggiungere le dimensioni o il peso prescritti, il veicolo deve essere respinto. Nel caso ciò fosse escluso, l’ufficio doganale può tollerare l’entrata, ma deve avvertire la polizia che in seguito adotta i provvedimenti del caso.
3.4.6 Uscita senza permesso speciale
Se constatano infrazioni al momento dell’uscita dalla Svizzera, gli uffici doganali devono denunciare il colpevole o i colpevoli.
3.5 Divieto di circolare la domenica e la notte
3.5.1. Entrata senza permesso speciale
Se nel periodo di tempo del divieto di circolare la domenica e la notte (cfr. art. 91 cpv. 1 e 2 ONC), veicoli sprovvisti del necessario
permesso speciale (cfr. art. 91 cpv. 3 e 4 ONC) giungono a un valico doganale (cfr. art. 92 ONC), devono essere trattenuti fino allo scadere della durata del divieto di circolare.
3.5.2 Uscita senza permesso speciale
I conducenti senza permesso speciale che si trovano in uscita devono essere denunciati. Nel caso in cui gli organi doganali del Paese limitrofo confermino che sul loro territorio il veicolo in questione non sottostà al divieto di circolare la domenica e la notte, a denuncia avvenuta il conducente è autorizzato a proseguire la corsa.
3.6 Veicoli con difetti manifesti
Se constatano che un veicolo presenta difetti manifesti gli uffici doganali devono avvertire la polizia. Quest’ultima controlla l’eliminazione dei difetti e, se necessario, accompagna il veicolo all’autorimessa più vicina (cfr. art. 4 cpv. 4 e 29 cpv. 1 OCCS).
3.6.1 Entrata con veicoli difettosi
Se gli uffici doganali constatano che un veicolo presenta difetti
manifesti (ad es. pneumatici logori o deteriorati, illuminazione
insufficiente e parti sporgenti pericolose per la circolazione stradale, rumore e fumo eccessivi, merci caricate o fissate male), essi o gli organi di polizia avvertiti devono fare in modo che i difetti vengano subito eliminati e le persone responsabili denunciate. Se il veicolo è condotto per la riparazione in un’autorimessa svizzera, la polizia o gli
6 Ordinanza del 13.11.1962 sulle norme della circolazione stradale (RS 741.11)