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Consultazione 2007/85: Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e le versioni rielaborate delle istruzioni correlate. · 7 pagine
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Progetto istruzioni Allegato 6
uffici doganali devono accertarsi che l’officina sia d’accordo e in grado di eliminare il difetto. Laddove possibile, il veicolo deve essere scortato fino all’autorimessa. Esso potrà continuare il viaggio soltanto dopo che la polizia o gli uffici doganali avranno accertato che i difetti sono stati eliminati.
Le eventuali spese di scorta e di attesa del personale doganale o di polizia sono a carico del conducente.
Se il conducente non è in grado o si rifiuta di provvedere a sue spese alle necessarie riparazioni, deve essergli vietata l’entrata in Svizzera con il veicolo. Gli organi doganali del Paese limitrofo devono essere informati del caso.
3.6.2 Uscita con veicoli difettosi
Se nello sbrigare le formalità doganali in uscita gli organi addetti constatano che un veicolo presenta difetti manifesti, i responsabili devono essere denunciati dalla polizia appositamente avvertita.
Se il conducente continua il viaggio all’estero dopo l’intervento della polizia senza avere eliminato il difetto constatato, devono essere informati gli organi doganali del Paese limitrofo.
4. Controllo dei trasporti di merci pericolose (controlli ADR)
Se le merci trasportate rientrano nel campo d’applicazione dell’ADR, i controlli delle merci pericolose si fondano sugli articoli 26 e segg. OCCS e devono
avvenire in base alla lista di controllo di cui all’allegato I della direttiva 95/50/CE. La forma e il contenuto di questa lista di controllo sono fissati nell’allegato 5 dell’ordinanza dell’USTRA del gg.mm.aaaa concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA). Al termine del controllo al
conducente sono consegnati la pertinente lista di controllo o un certificato
attestante l’esecuzione del controllo.
In caso di infrazione deve essere impedito di continuare la corsa, deve essere avvisata la polizia e procedere secondo le istruzioni di quest’ultima (cfr. art. 4 cpv. 4 OCCS).
I controlli ADR sono effettuati all’entrata del veicolo in Svizzera, in casi particolari anche all’uscita.
5. Importazione di targhe straniere staccate (nel traffico postale, merci, viaggiatori, ecc.)
È consentita l’importazione di targhe straniere se:
- sono indirizzate a un ufficio pubblico;
- sono giornaliere o commerciali, utilizzate per esportare un veicolo in Svizzera;
- si tratta di targhe tedesche non più valide (timbro ufficiale eliminato oppure
obliterato), trasportate in un veicolo tedesco;
- si tratta chiaramente di oggetti da collezionismo o di souvenir;
- il destinatario è un collezionista;
- è palese che le targhe non vengono utilizzate abusivamente.