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Consultazione 2007/85: Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e le versioni rielaborate delle istruzioni correlate. · 7 pagine
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Progetto istruzioni Allegato 6
di telaio del veicolo, il numero di polizza dell’assicurazione di confine nonché la data e l’ora del rilascio. Una copia dell’autorizzazione deve essere inviata al più tardi il giorno feriale successivo al servizio di circolazione stradale che ha rilasciato le targhe.
3.3.2 All’entrata se non è stipulata un’assicurazione di confine
Se non è stipulata un’assicurazione di confine, devono essere
sequestrate la licenza di condurre e le targhe. Entrambi i documenti, unitamente al verbale di sequestro, devono essere inviati al più tardi il giorno feriale successivo al servizio di circolazione stradale che ha rilasciato le targhe. Il conducente riceve una copia del verbale di sequestro in cui figurano la marca e il numero di telaio del veicolo sul quale erano montate le targhe come anche la loro designazione e il numero esatto di targhe.
Il veicolo può essere rimosso soltanto con targhe collettive oppure se rimorchiato.
3.3.3 All’uscita
I veicoli con targhe scadute o non assicurati devono essere denunciati alla polizia. Gli organi doganali esteri devono essere informati.
3.4 Dimensioni e pesi eccezionali
3.4.1 In generale
Gli uffici doganali esaminano se sono adempiute le prescrizioni legali sulle dimensioni e sul peso dei veicoli oppure se è stato rilasciato un permesso speciale dall’autorità competente. I limiti iscritti nella licenza di circolazione o nel permesso speciale non devono essere superati.
3.4.2 Permesso speciale: condizioni e competenze
I permessi per pesi e dimensioni eccezionali sono rilasciati soltanto per veicoli speciali o per trasporti di merci indivisibili.
L’USTRA rilascia i permessi per le corse d’importazione e le corse di transito transfrontaliero effettuate con veicoli svizzeri o stranieri (art. 79 cpv. 4 ONC6). Nel caso di corse d’esportazione effettuate con veicoli svizzeri o stranieri, detta competenza spetta all’autorità cantonale (art. 79 cpv. 1 ONC).
3.4.3 Permesso speciale; domande
La domanda per ottenere un permesso speciale, in particolare se il peso o le dimensioni eccezionali richiedono una scorta della polizia, deve essere inoltrata per mezzo dell’apposito modulo all’USTRA almeno sette giorni feriali prima dell’inizio della corsa.
3.4.4 Permesso speciale; casi urgenti
In via eccezionale, se la situazione non consente di richiedere per tempo un permesso speciale, l’ufficio doganale, previa autorizzazione dell’USTRA, può rilasciare tale documento, utilizzando un modulo