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Consultazione 2007/85: Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e le versioni rielaborate delle istruzioni correlate. · 7 pagine
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Progetto istruzioni Allegato 6
2.2 Abilità alla guida
Se i conducenti risultano chiaramente inabili alla guida, si procede come segue:
- all’uscita dalla Svizzera conformemente al numero 1.2,
- all’entrata in Svizzera sono respinti all’autorità estera che applica le sanzioni.
3. Controllo dei veicoli
3.1 Licenze di circolazione e targhe per i veicoli immatricolati all’estero
Se non sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 114 OAC, si procede come segue:
- all’uscita dalla Svizzera conformemente al numero 1.2,
- all’entrata in Svizzera è negata l’entrata.
Al posto della targa, il numero di immatricolazione attribuito secondo il documento d’ammissione alla circolazione può anche essere apposto o dipinto sul veicolo (cfr. allegato 2 della Convenzione di Vienna
dell’8.11.19683).
3.2 Responsabilità civile e assicurazioni
3.2.1 Veicoli a motore immatricolati all’estero (inclusi i ciclomotori) all’entrata
Sono valide le istruzioni dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) del 17 ottobre 2003 concernenti i controlli dell’assicurazione di
responsabilità civile dei veicoli a motore stranieri da parte della polizia e la procedura in caso d’infortuni in cui sono implicati veicoli stranieri non assicurati o non identificati.
3.2.2 Veicoli a motore immatricolati all’estero (inclusi i ciclomotori) all’uscita
Nel caso di veicoli a motore non assicurati, i conducenti risp. i detentori devono essere denunciati secondo l’articolo 96 numeri 2 e 3 LCStr4.
3.2.3 Velocipedi stranieri all’entrata
Se il velocipede è utilizzato almeno una volta alla settimana per viaggi in Svizzera, il ciclista deve applicarvi l’apposito contrassegno. I ciclisti che si rifiutano di apporre il contrassegno per velocipedi sono segnalati al servizio cantonale competente.
3.3. Targhe di veicoli immatricolati provvisoriamente in Svizzera o nel Principato
del Liechtenstein la cui validità è scaduta
3.3.1 All’entrata se è stipulata un’assicurazione di confine
Se il conducente stipula un’assicurazione di confine, è rilasciata
un’autorizzazione provvisoria secondo l’articolo 17 capoverso 3 OAV5. Il documento indica le generalità del conducente, la marca e il numero
3 RS 0.741.10
4 Legge federale del 19.12.1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01)
5 Ordinanza del 20.11.1959 sull’assicurazione dei veicoli (RS 741.31)