Avamprogetto OPBioc

Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 6 pagine

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Art. 10 cpv. 3 e 3bis

3 I principi attivi destinati ai biocidi possono essere forniti soltanto se classificati, imballati ed etichettati come segue:

a. secondo gli articoli 35 capoverso 2, 36 e 38 capoverso 6; oppure

b. secondo gli articoli 35 capoverso 3, 36 capoverso 1 e 38 capoverso 2, in seguito alla modifica del .... della presente ordinanza.

3bis In caso di fornitura di principi attivi, occorre redigere e fornire una scheda di dati di sicurezza secondo gli articoli 51-56 OPChim5.

Art. 35 cpv. 3

3 In deroga ai capoversi 1 e 2, i biocidi e i principi attivi possono essere classificati, conformemente all’articolo 56a OPChim6, secondo le esigenze del regolamento (CE) n. XY/200Z (regolamento GHS)7

Art. 36 cpv. 1

1 Per l’imballaggio dei biocidi e dei principi attivi destinati ai biocidi si applicano per analogia gli articoli 35-37 OPChim8, l’articolo 56d capoverso 1 OPChim si applica per analogia all’imballaggio dei biocidi e dei principi attivi classificati secondo l’articolo 35 capoverso 3; là dove nell’OPChim si parla di sostanze e preparati pericolosi, nella presente ordinanza si intendono tutti i biocidi e i principi attivi destinati ai biocidi.

Art. 38 Etichettatura

1 Su un biocida non si devono dare indicazioni errate, fuorvianti o incomplete o tacere fatti cosicché l’acquirente possa essere tratto in inganno in merito alla natura, al tipo di composizione o all’utilizzabilità del biocida.

2 Per l’etichettatura dei biocidi si applicano per analogia gli articoli 39-49 OPChim9, per l’etichettatura dei biocidi classificati secondo l’articolo 35 capoverso 3 si applica per analogia l’articolo 56d OPChim. Là dove nell’OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il titolare.

3 Oltre ai dati di cui agli articoli 39 e 40, nonché 56c OPChim, occorre indicare:

a. la denominazione di ogni principio attivo e della relativa concentrazione in unità metriche;

b. il numero federale di omologazione, registrazione o riconoscimento;

5 RS 813.11

6 RS 813.11

7GU ...... del ..., p. .... I testi degli atti normativi dell’UE menzionati nella presente O sono

ottenibili dietro fattura o possono essere visionati gratuitamente presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna o possono essere consultati all’indrizzo Internet www.cheminfo.ch o http://eur-lex.europa.eu.

8RS 813.11; RU 2007 824

9 RS 813.11