Avamprogetto OPBioc

Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 6 pagine

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c. la natura del preparato;

d. l’impiego per il quale il biocida è omologato, registrato o riconosciuto;

e. le istruzioni per l’impiego e la dose di applicazione, espressa in unità metriche, per ogni utilizzazione;

f. eventuali effetti collaterali indesiderati, diretti o indiretti;

g. istruzioni relative a interventi di pronto soccorso;

h. qualora sia allegato un foglio illustrativo: la dicitura «Prima dell’uso leggere il foglio illustrativo accluso»;

i. le istruzioni circa l’eliminazione sicura del biocida e del suo imballaggio, nonché l’indicazione relativa a un eventuale divieto di riutilizzare l’imballaggio;

j. il numero o la denominazione della partita del prodotto;

k. la data di scadenza in caso di immagazzinamento conforme alle prescrizioni;

l. se del caso, le seguenti indicazioni:

1. il tempo impiegato dal biocida prima di esplicare i suoi effetti,

2. l’intervallo da rispettare tra un’applicazione del biocida e l’altra,

3. l’intervallo da rispettare tra l’applicazione e l’impiego successivo del prodotto trattato o l’accesso successivo delle persone o degli animali all’area in cui è stato impiegato il biocida, compresi i dettagli relativi:

– ai mezzi e ai provvedimenti di decontaminazione ed aerazione delle aree trattate,

– alla pulizia degli apparecchi,

4. le misure precauzionali da adottarsi durante l’impiego, l’immagazzinamento e il trasporto.

4 Per quanto pertinente, occorre inoltre indicare:

a. le categorie di utilizzatori;

b. informazioni relative ai rischi particolari per l’ambiente, segnatamente allo scopo di proteggere gli organismi non bersaglio e di evitare una contaminazione delle acque;

c. per i biocidi costituiti da o contenenti microrganismi patogeni o geneticamente modificati: le esigenze in materia di etichettatura ai sensi della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 200010 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.

5 Le indicazioni di cui al capoverso 3 lettere c, e, f, g, i, j, k, nonché l e al capoverso 4 lettera b possono essere apposte sull’imballaggio o figurare su un foglio illustrativo accluso. Se si tratta di un biocida costituito da o contenente microrganismi patogeni o geneticamente modificati, le indicazioni di cui al capoverso 4 lettera b devono figurare sull’etichetta.

10 GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21