Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine

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anche che solo nell'ambito dei futuri colloqui con l'Ue si potrà chiarire se e in quale misura siano necessari ulteriori adeguamenti in questo ambito.

Una soluzione al passo coi tempi richiede una chiara ripartizione delle responsabilità tra le ferrovie e il servizio di assegnazione dei tracciati

Per evitare discriminazioni di terzi è indispensabile una chiara separazione tra il servizio di assegnazione dei tracciati e le ferrovie integrate. La Svizzera ha raccolto buone esperienze con l'attuale sistema di concessione dei diritti di accesso alla rete, che ha portato tra l'altro a una chiara ripresa del traffico merci su rotaia e a maggiori e migliori offerte nel traffico regionale. Il Consiglio federale è di conseguenza interessato a rafforzare ulteriormente tale sistema.

Una chiara ripartizione dei compiti è anche conforme al primo pacchetto ferroviario della CE (cfr. in proposito il capitolo 1.3.1), il quale esige che i tracciati siano assegnati da un servizio che non fornisca prestazioni di trasporto ferroviario e che sia indipendente dalle imprese ferroviarie sul piano legale, organizzativo e decisionale (art. 6 cpv. 3 direttiva 91/440/CE nella versione della direttiva 2001/12/CE art. 4 cpv. 2 e della direttiva 2001/14/CE art. 14 cpv. 2). Il rapporto della Commissione europea relativo all'attuazione del primo pacchetto ferroviario della CE mostra che in particolare l'autonomia, la trasparenza e l'assenza di discriminazioni nell'assegnazione delle capacità rappresentano aspetti centrali per la Commissione21. Alla luce di queste considerazioni, l'autonomia di Traccia Svizzera SA nella sua forma attuale è da considerarsi insufficiente. Anche un'analisi commissionata dall'UFT a uno studio legale francese conferma che Traccia Svizzera SA non soddisfa le direttive pertinenti della CE in quanto manca di autonomia.

Secondo l'articolo 52 numero 6 dell'accordo sui trasporti terrestri, la Svizzera è tenuta a strutturare la propria legislazione in modo da essere equivalente agli atti legislativi della CE indicati nell'accordo. In proposito va ricordato che il diritto europeo considera la separazione totale (ovvero non solo di natura organizzativa e finanziaria, bensì anche giuridica) dei settori traffico e infrastruttura la norma e non prevede la possibilità di scegliere il modello della ferrovia integrata in questo ambito. Al momento, in Svizzera una tale separazione totale non è tuttavia oggetto di discussione. Per contro, si possono trovare soluzioni che almeno per quanto riguarda la riduzione del potenziale di discriminazione siano altrettanto efficaci delle misure adottate dalla CE. L'istituzione di un servizio di assegnazione dei tracciati indipendente dalle imprese ferroviarie rappresenta la soluzione migliore da questo punto di vista.

Per la Svizzera è di notevole importanza armonizzare le sue norme con il diritto della CE. Il fatto che il traffico ferroviario (traffico merci e viaggiatori) si collochi in un contesto internazionale deve trovare espressione anche nel diritto; solo così è possibile giungere a una politica dei trasporti coordinata. Il mancato coordinamento con i partner europei provocherebbe distorsioni della concorrenza, penalizzazioni di imprese svizzere all'estero, ostacoli al traffico ferroviario internazionale e, dunque, svantaggi per la politica dei trasporti e soprattutto per quella di trasferimento del traffico. Come nel caso dell'interoperabilità, settore prevalentemente tecnico, anche

21 cfr. Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 3 maggio 2006; COM(2006)

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