Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 98Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 17c Valutazione degli aspetti inerenti alla sicurezza51

1Nelle procedure di autorizzazione, l’UFT valuta gli aspetti inerenti alla sicurezza in funzione dei rischi e sulla base delle perizie in materia di sicurezza o di sondaggi.

2Definisce gli oggetti per i quali il richiedente deve fornire perizie in materia di sicurezza.

Sezione 7a: Interoperabilità con il sistema ferroviario europeo (nuova)

Art. 23a Principio

Le ferrovie a scartamento normale che servono al traffico internazionale devono, secondo le disposizioni della presente sezione, adempiere le condizioni tecniche e d’esercizio necessarie per un traffico sicuro e continuato nel sistema ferroviario europeo (interoperabilità).

Art. 23b Campo di applicazione

1Le disposizioni della presente sezione sono applicabili alla pianificazione, alla costruzione, alla messa in servizio, all’equipaggiamento, al rinnovo, all’esercizio e alla manutenzione:

a. delle tratte che si integrano nel sistema ferroviario europeo;

b. dei veicoli utilizzati su queste tratte.

2Il Consiglio federale determina le tratte che si integrano nel sistema europeo ad alta velocità o convenzionale.

3Può dichiarare applicabili ad altre tratte a scartamento normale le disposizioni della presente sezione.

Art. 23c Sottosistemi strutturali

1Le infrastrutture, i sistemi di elettrificazione, di comando, protezione e segnalamento dei treni e i veicoli (sottosistemi strutturali), che devono essere utilizzati nel settore dell’interoperabilità, possono essere messi in servizio solo se l’UFT ha rilasciato un’autorizzazione d’esercizio.

2L’UFT rilascia l’autorizzazione d’esercizio se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e se il sottosistema, comprese le sue interfacce, risponde ai requisiti essenziali, alle disposizioni tecniche di esecuzione e alle altre prescrizioni determinanti.

3L’UFT può procedere ad altre verifiche. L’impresa ferroviaria mette gratuitamente a disposizione il personale e il materiale necessari a tale scopo, nonché i documenti occorrenti; fornisce inoltre le informazioni necessarie.

4Il Consiglio federale stabilisce quali documenti sono necessari affinché sia fornita la prova in merito alla sicurezza.

51 Corrisponde nel contenuto alla Riforma delle ferrovie 2, prima fase (Revisione TP).