Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 99Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 23d Equipaggiamento e rinnovo

1Dopo un nuovo equipaggiamento o un importante rinnovo è necessaria una nuova autorizzazione d’esercizio.

2L’UFT decide in merito alle deroghe.

Art. 23e Componenti dell’interoperabilità

1Chi immette sul mercato un elemento di costruzione destinato ad essere integrato in un sottosistema (componenti dell’interoperabilità), deve poter provare che i requisiti essenziali sono soddisfatti.

2Il Consiglio federale stabilisce quali documenti sono necessari affinché sia fornita tale prova.

Art. 23f Competenze

1Il Consiglio federale stabilisce i requisiti essenziali e le disposizioni tecniche di esecuzione per i sottosistemi e i componenti dell’interoperabilità; tiene conto al riguardo del diritto internazionale.

2D’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia, l’UFT indica le norme tecniche che consentono di attuare i requisiti essenziali e le disposizioni tecniche di esecuzione. Per quanto possibile, indica norme armonizzate a livello internazionale.

3Il Consiglio federale può concludere con Stati stranieri o enti internazionali accordi sulla cooperazione nell’ambito dell’elaborazione e dell’applicazione di prescrizioni e norme internazionali.

Art. 23g Conformità ai requisiti essenziali

1Se sottosistemi o componenti dell’interoperabilità sono allestiti o fabbricati secondo le disposizioni tecniche di esecuzione o le norme tecniche di cui all’articolo 23f capoverso 2, si presume che i requisiti essenziali siano soddisfatti.

2Chi intende mettere in servizio sottosistemi o immettere sul mercato componenti dell’interoperabilità che non corrispondono alle disposizioni tecniche di esecuzione o alle norme tecniche di cui all’articolo 23f capoverso 2, deve poter provare che i requisiti essenziali sono soddisfatti in altro modo.

Art. 23h Immissione sul mercato

Sottosistemi e componenti dell’interoperabilità possono essere immessi sul mercato se rispondono ai requisiti essenziali.

Art. 23i Controllo successivo (sorveglianza del mercato)

dei componenti dell’interoperabilità

1L’UFT esercita una sorveglianza basata sui rischi per verificare se i componenti dell’interoperabilità immessi sul mercato rispondono ai requisiti essenziali.

2A questo scopo i suoi organi di controllo possono:

a. esigere le prove e le informazioni necessarie;