Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 44 pagine

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3.11 Disposizioni particolari concernenti i metalli

Allegato 2.16 numeri 2.2, 2.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2 e 7

Per quanto attiene alle apparecchiature elettriche ed elettroniche e ai veicoli, vengono aggiornate, con rinvio al diritto CE, gli elenchi dei materiali e componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che possono contenere metalli pesanti. Inoltre nel caso dei veicoli, viene modificata l’interfaccia con l’allegato 2.15 sulle pile, nella misura in cui sono interessati i divieti riguardanti le pile per autoveicoli. Oltre a ciò, devono essere modificate le interfacce tra l’allegato 1.7 sul mercurio e l’allegato 2.16 sugli oggetti cadmiati con le prescrizioni concernenti le apparecchiature elettriche ed elettroniche dell’allegato 2.16 numero 6. L’occasione è stata fornita dalle molte domande da parte degli interessati circa il rapporto tra gli allegati 1.7 e 2.16 e la direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS). Risulta ora evidente che anche le disposizioni relative al mercurio e gli oggetti cadmiati sono compatibili con la direttiva RoHS.

Modifica delle interfacce

La direttiva 2002/95/CE (RoHS) limita tra l’altro l’immissione sul mercato di cadmio sotto ogni forma in apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel 2005, le disposizioni in merito sono state trasposte sostanzialmente invariate nell’allegato 2.16 numero 6 ORRPChim. Le limitazioni e le deroghe nel caso di oggetti con componenti cadmiati sono state allora integrate nel numero 2. La modifica proposta prevede ora che il divieto sancito al numero 6.2 (n. 2.2 cpv. 2) venga applicato anche ai componenti cadmiati di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Pertanto, il rinvio ai contatti elettrici stabilito al numero 2.3 capoverso 2 lettera b è obsoleto. Il numero 6.3 capoverso 1 lettera d prevede una deroga, con rinvio al diritto UE, al divieto di utilizzare sia cadmio per determinati impieghi sia contatti elettrici cadmiati. Per contro, nel numero 2.3, al nuovo capoverso 1bis, componenti per apparecchiature elettriche ed elettroniche vengono esentati dal divieto di fabbricazione e di immissione sul mercato, nella misura in cui le apparecchiature possono contenere cadmio conformemente al numero 6.3. Questa deroga è necessaria, in quanto nel numero 6.2, per quanto concerne le apparecchiature elettriche ed elettroniche, vengono regolamentate soltanto le apparecchiature e le loro parti di ricambio, ma non i componenti in generale, e il numero 2.2 vieta in linea di massima la fabbricazione e l’immissione sul mercato di oggetti cadmiati. Infine, nell’allegato 2.16 numero 6.2 capoverso 3, deve essere soppresso il rinvio all’esistenza e alla validità delle disposizioni del numero 2. Il rinvio formulato in questo capoverso alle disposizioni dell’allegato 2.9 sulle materie plastiche non è necessario, per cui può essere abrogato l’intero capoverso 3.

Per quanto riguarda Ie pile per autoveicoli, deve essere ripresa la normativa UE; il divieto di accumulatori NiCd per autoveicoli elettrici (autovetture e piccoli veicoli commerciali) finora fissato nell’allegato 2.15 e le altre prescrizioni concernenti i veicoli devono essere riuniti nell’allegato 2.16. Al fine di integrare la regolamentazione nel campo d’applicazione del numero 5 sui veicoli, occorre semplicemente sopprimere il capoverso 5 (rinvio all’allegato 2.15) del numero 5.2. L’entrata in vigore del divieto per veicoli con accumulatori NeCd incorporati risulta dal numero 7 capoversi 3 e 4 e dal rinvio all’allegato II della direttiva 2000/53/CE. La deroga per i pezzi di ricambio è contemplata al numero 5.3 capoverso 2.