Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/97: Ordinanza sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV) · 11 pagine

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N. registrazione/dossier: 151/2008-02-13/190

Art. 39b Ripartizione della prestazione di trasporto

L’Ufficio federale può emanare disposizioni quanto alla ripartizione della prestazione di trasporto tra le imprese di trasporto svizzere ed estere. Sono fatte salve le deroghe previste dagli accordi internazionali.

2.2.4. Cooperazione

Da anni si esige, a tutela delle imprese indigene, che i servizi regolari transfrontalieri a mezzo autobus siano svolti congiuntamente da imprese svizzere ed estere; questa prassi, già attuata da tempo e in parte stabilita negli accordi bilaterali, va definita nell'ordinanza. Restano riservate disposizioni di tenore diverso stabilite negli accordi internazionali.

Art. 40 cpv. 1 lett. f

L’autorizzazione è rilasciata, se è comprovato che:

f. esiste una cooperazione tra le imprese svizzere e quelle dello Stato di destinazione. Sono fatte salve le deroghe previste dagli accordi internazionali.

2.2.5. Elenco dei passeggeri

L'elenco dei passeggeri, uno strumento di controllo impiegato nell'ambito dei trasporti transfrontalieri di viaggiatori, va previsto nell'ordinanza. L'elenco, che corrisponde al foglio di viaggio richiesto per i servizi transfrontalieri occasionali, consente agli organi di controllo competenti di accertare immediatamente eventuali infrazioni alle disposizioni di legge o alle condizioni stabilite nell'autorizzazione.

Art. 46 cpv. 2

Nel servizio di linea transfrontaliero un documento di controllo deve essere allestito per ogni corsa prima del suo inizio e tenuto a bordo del veicolo. La lista dei passeggeri contiene almeno le seguenti indicazioni:

a. la o le imprese di trasporto interessate;

b. targhe d’immatricolazione;

c. nome del conducente o dei conducenti;

d. numero dell’autorizzazione;

e. data di partenza e di arrivo;

f. luogo di partenza e di destinazione;

g. nome e cognome dei passeggeri nonché luogo in cui salgono e scendono.