Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/97: Ordinanza sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV) · 11 pagine
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N. registrazione/dossier: 151/2008-02-13/190
1.2.2.3. Rapporto con i trasporti pubblici esistenti
Liberalizzando i servizi di trasporto in oggetto si intende semplificare l'ottenimento della concessione. Le domande finora presentate spesso non adempivano il criterio secondo cui non devono costituire una concorrenza per i servizi di trasporto pubblico esistenti. Tuttavia, dagli esami svolti è emerso che può essere tollerato un certo grado di concorrenza, purché non risulti sensibile. Le esperienze finora raccolte dimostrano che i trasporti pubblici beneficiari d'indennità non subiscono alcuna concorrenza se i gestori dei servizi di trasporto destinati ai passeggeri aerei rispettano determinate condizioni. Con l'introduzione del nuovo tipo di trasporto, il criterio relativo alla concorrenza è considerato adempiuto a priori; è così possibile facilitare le condizioni alle quali è autorizzato lo svolgimento dei servizi e ottenere una semplificazione delle procedure. La competenza a legiferare in tal senso è stabilita nell'articolo 3 capoverso 2 della legge federale sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LTV; RS 744.10), in cui si stabilisce che il Consiglio federale può autorizzare altre deroghe alla privativa del trasporto di viaggiatori. Nel caso presente si considera soddisfatta, in astratto, solo la condizione di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettera b LTV, secondo la quale non deve verificarsi una concorrenza svantaggiosa per altre offerte di trasporto. In altre parole, in caso di trasferimenti di passeggeri aerei non occorre più verificare il rispetto di tale criterio per ogni singolo servizio di trasporto. L'elemento centrale a questo riguardo è costituito dal fatto che l'utilizzo di tali servizi è consentito solo ai passeggeri aerei.
Di conseguenza, i capoversi 2 e 3 dell'articolo 13 OCTV sono dichiarati non applicabili, in quanto superati. Inoltre, nell'articolo 13 si aggiunge il capoverso 3bis:
Art. 13 cpv. 3bis (nuovo)
"I capoversi 2 e 3 non si applicano ai trasferimenti di passeggeri aerei di cui all’articolo 11 lettera j".
1.2.2.4. Obbligo di concessione
Per definire la questione della competenza sono date tre possibilità. Il nuovo tipo di trasporto potrebbe
- essere sottoposto all'obbligo di concessione: la Confederazione rilascia i diritti di trasporto mediante concessioni,
- sottostare all'obbligo di autorizzazione: i Cantoni sono competenti per il rilascio dei diritti di trasporto,
- costituire una deroga alla privativa del trasporto di viaggiatori: non è necessaria né una concessione né un'autorizzazione.
Assegnando la competenza alla Confederazione e stabilendo quindi che questi trasporti sottostanno all'obbligo di concessione, è possibile garantire una prassi unitaria. Questa scelta è giustificata in par-