Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/97: Ordinanza sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV) · 11 pagine
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N. registrazione/dossier: 151/2008-02-13/190
concorrenza, ma non tale da risultare sensibile e da pregiudicare l'esistenza dei trasporti pub-
blici esistenti.
- La maggioranza dei partecipanti al workshop si è espressa a favore di una soluzione a livello
federale (assegnazione dei diritti di trasporto da parte della Confederazione), che consentirebbe di seguire criteri unitari nello svolgimento delle procedure e nella prassi. Inoltre, il nuovo
tipo di trasporto dovrebbe essere soggetto a concessione e non solo ad autorizzazione. Mediante la concessione si stabiliscono sia diritti che obblighi; in tal modo le imprese che offrono servizi di questo tipo agli aeroporti si troverebbero in una posizione equivalente a quella delle
imprese operanti nei trasporti pubblici.
1.2. Modifiche proposte
Sulla base delle informazioni e dei suggerimenti raccolti è stata quindi elaborata la proposta di modifica dell'OCTV qui presentata, in cui si tiene conto delle due categorie di viaggiatori sopra descritte. La modifica dell'ordinanza concerne solo i trasporti destinati a viaggiatori individuali. I trasporti di gruppi precostituiti (viaggi di trasferimento di gruppi) sono considerati sempre come servizi occasionali, a norma dell'articolo 12 OCTV, il che esclude una loro possibile classificazione nella categoria delle corse pendolari di cui all'articolo 11 lettera i OCTV. Per motivi di completezza, presentiamo brevemente qui di seguito anche la soluzione proposta per il trasporto di tali gruppi.
1.2.1. Trasferimento di gruppi da e verso gli aeroporti: liberalizzazione completa
Un gruppo di viaggiatori precostituito è un gruppo a se stante, che di regola ha acquistato un pacchetto di offerte comprendente anche il trasferimento dall'aeroporto alla località di destinazione.
Se questo genere di trasporti fosse sottoposto all'obbligo di concessione, le imprese di trasporto interessate sarebbero tenute ad adempiere gli obblighi stabiliti nella concessione, il che costituirebbe un vincolo e non un'agevolazione come richiedono le mozioni. In tal modo non sarebbe possibile gestire le corse in modo flessibile, ad esempio perché si sarebbe obbligati a rispettare un orario ufficiale.
Senza quest'obbligo è invece possibile adeguare le corse alle esigenze del gruppo (p. es. attendere l'arrivo di un volo in ritardo).
Trattandosi di trasporti destinati a gruppi chiusi, a norma dell'OCTV in vigore è possibile considerare questi servizi come corse occasionali (art. 12 cpv. 1 OCTV: ... tutte le altre corse regolari e professionali ..).
Pertanto, i trasferimenti di gruppi precostituiti tra un aeroporto e una località o regione turistica sono sempre considerati corse occasionali a norma dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d OCTV e, come tali, non sottoposte alla privativa del trasporto di viaggiatori. Tuttavia, per essere considerati tali, non deve essere consentito far salire a bordo passeggeri che non appartengono al gruppo in questione.
L'UFT trasmetterà al riguardo una circolare ai servizi cantonali competenti.