Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/97: Ordinanza sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV) · 11 pagine
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N. registrazione/dossier: 151/2008-02-13/190
ticolare dal fatto che le corse in questione attraverseranno di regola il territorio di più Cantoni, i quali hanno sottolineato l'importanza di applicare al riguardo una prassi unitaria.
L'obbligo di concessione per il nuovo tipo di trasporto si deduce dall'articolo 5 OCTV, in cui si stabilisce che è necessaria una concessione anche per i servizi di linea speciali che non sottostanno
all’obbligo dell’autorizzazione e per i quali non sono previste deroghe alla privativa del trasporto di viaggiatori (a norma dell'articolo 11 OCTV). Un'ulteriore disposizione non è necessaria.
1.2.2.5. Domande di concessione
In linea di massima, per il rilascio delle concessioni per i trasferimenti di passeggeri aerei sono trattate si applicano le disposizioni finora previste dall'OCTV (art. 13 segg.). Nel corso della procedura si verificano i criteri citati in questo articolo (adeguatezza, criteri economici, rispetto di interessi essenziali in materia di pianificazione del territorio e di protezione della natura, possesso delle autorizzazioni e concessioni necessarie per l'utilizzo delle vie di comunicazione, rispetto delle disposizioni di legge e coordinamento all'interno dei trasporti pubblici) sono verificati in maniera sommaria. In altre parole, si ritiene che tali criteri siano soddisfatti a meno che non risultino palesemente inadempiuti o non sussistano dubbi di principio in merito. Ciò non esonera tuttavia i richiedenti dall'obbligo di inoltrare le domande adeguatamene motivate, nel rispetto della normativa OCTV. Le domande vanno pertanto inoltrate all'UFT conformemente a quanto prescritto dall'articolo 20 OCTV (in combinato disposto con l'allegato a questo articolo). Al momento, considerato il fatto che si procederà a un esame completo dell'OCTV nell'ambito della revisione prevista a seguito della riforma delle ferrovie 2, si rinuncia a modificare questi criteri.
Trovano applicazione anche le disposizioni concernenti la procedura di cui al capitolo 3 OCTV; occorre quindi svolgere le relative procedure di consultazione presso i Cantoni interessati, i consorzi e le imprese di trasporto pubblico, compresi i gestori dell'infrastruttura, che in tal modo hanno la possibilità di formulare proposte e osservazioni volte a migliorare lo svolgimento dei servizi di trasporto in questione (p. es. riguardo all'ubicazione delle fermate).
A norma dell'articolo 22 OCTV, il servizio può essere avviato soltanto dopo che è stata rilasciata la concessione.
1.2.2.6. Obblighi del titolare della concessione
Sul piano degli obblighi da adempiere, per le imprese che intendono offrire servizi di trasferimento di passeggeri aerei devono valere le stesse condizioni alle imprese operanti nel settore dei trasporti pubblici. Per questo motivo, optando per la concessione, si sceglie uno strumento che implica, oltre al conferimento dei diritti di trasporto, anche l'imposizione di obblighi (art. 23 segg. OCTV), quali l’obbligo di trasporto, quello di tenere la contabilità e di informare e gli obblighi in materia di tariffe e di orari.
Trattandosi di collegamenti effettuati da una sola impresa, i trasferimenti di passeggeri aerei non sono sottoposti all'obbligo concernente il trasporto diretto di cui all'articolo 13 capoverso 1 della legge federale sul trasporto pubblico (LTP; RS 742.40).