Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/97: Ordinanza sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV) · 11 pagine

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N. registrazione/dossier: 151/2008-02-13/190

2.2. Modifiche proposte

Le modifiche proposte hanno lo scopo di creare una situazione di certezza giuridica sia per le autorità che per le imprese interessate.

2.2.1. Dati richiesti

I dati richiesti per le domande di rilascio delle autorizzazioni federali per servizi regolari transfrontalieri a mezzo autobus non sono del tutto identici a quelli richiesti per le domande di concessione. Questo punto va chiarito nell'ordinanza.

Art. 20 cpv. 2

Le domande devono contenere le indicazioni menzionate nell’allegato. Per le domande di cui al capitolo 5 della presente ordinanza l’Ufficio federale può stabilire deroghe.

2.2.2. Fermate e itinerario

Al fine di tutelare i trasporti pubblici oggetto di concessione federale e di assicurare lo svolgimento a norma di legge dei servizi regolari transfrontalieri a mezzo autobus, la Confederazione deve avere la possibilità di garantire l'itinerario di tali servizi come pure il numero e la località delle fermate. L'Ufficio federale competente deve essere in grado di assicurare che i Cantoni assegnino ai servizi in questione fermate adatte e conformi a determinati requisiti minimi.

Art. 39a Fermate e itinerario

Cpv. 1 Sempre che gli accordi internazionali non dispongano altrimenti, l’Ufficio federale può emanare disposizioni quanto alla località, al numero di fermate e all’itinerario.

Cpv. 2 I Cantoni provvedono ad allestire le opportune fermate conformemente ai requisiti minimi stabiliti dall’Ufficio federale.

2.2.3. Ripartizione delle prestazioni di trasporto in caso di cooperazione tra varie imprese

Vari accordi bilaterali stipulati dalla Svizzera prevedono lo svolgimento di servizi regolari transfrontalieri a mezzo autobus da parte di imprese del Paese di partenza e del Paese di destinazione. In questi casi, l'Ufficio federale competente deve poter stabilire requisiti minimi concernenti la ripartizione tra imprese svizzere ed estere delle prestazioni di trasporto da fornire su un determinato itinerario, per evitare l'esclusione dal mercato delle prime ad opera delle seconde. Restano riservate disposizioni di tenore diverso stabilite negli accordi internazionali.