Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/100: Modifica del Codice penale svizzero (accesso online a VOSTRA) · 16 pagine

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ZH è esplicitamente contrario ad un collegamento delle polizie cantonali e – almeno per quanto riguarda la prevenzione e il perseguimento di reati penali – all’estensione dei diritti d’accesso delle autorità di polizia della Confederazione (cfr. n. 5.3).

c) Diritto d’accesso per il reclutamento di agenti di polizia e militari

Secondo SG anche per il reclutamento di agenti di polizia e militari dovrebbe essere intrapreso un esame approfondito della persona sulla base dell’estratto completo del casellario giudiziale.

d) Diritto d’accesso ai penitenziari

NE chiede che i penitenziari abbiano da subito un diritto d’accesso ai dati concernenti procedimenti penali pendenti. Ciò consentirebbe di decidere più accuratamente in merito alla concessione di misure di libertà (libera uscita, esecuzione aperta, lavoro) e della libertà condizionale.

e) Diritto d’accesso alle autorità incaricate dell’assistenza riabilitativa

NE chiede che le autorità incaricate dell’assistenza riabilitativa siano subito collegate a VO-STRA per poter valutare meglio i rischi di recidiva.

f) Estensione del diritto di informazione a determinati datori di lavoro

SG chiede che a determinati datori di lavoro dell’economia privata sia concesso un diritto di informazione maggiore rispetto all’attuale estratto per privati se possono far valere un interesse degno di protezione e se non prevalgono chiaramente gli interessi della persona coinvolta. Per evitare un’ondata di richieste i motivi della domanda andrebbero definiti con precisione nella legge.

g) Registro sugli autori di reati sessuali e violenti per le autorità di polizia e le autorità

preposte all’esecuzione penale

L’UDC chiede che presso l’Ufficio federale di giustizia sia creato un registro separato e illimitato nel tempo nel quale vengano iscritti pedofili, autori di reati a sfondo sessuale e reati violenti che hanno commesso reati ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1bis CP. Il registro dovrebbe contenere l’indicazione del loro domicilio e del posto di lavoro attuali. Per aggiornare i dati andrebbe previsto un obbligo di notifica, la cui violazione andrebbe sanzionata. Nel registro andrebbero anche iscritte informazioni relative a scarcerazioni e permessi di libera uscita. L’accesso diretto dovrebbe essere garantito alle autorità di cui all’articolo 367 capoverso 2 CP e alle autorità cantonali di polizia e di indagine penale. Le informazioni contenute nel registro andrebbero cancellate solo dopo la morte dell’autore del reato.