Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/100: Modifica del Codice penale svizzero (accesso online a VOSTRA) · 16 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 3Fedlex · Rapporto sui risultati

1. Premessa Il 14 gennaio 2009 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa all’avamprogetto e al rapporto esplicativo sulla modifica del Codice penale svizzero (CP) concernente la nuova disciplina dei diritti d’accesso online ai dati del casellario giudiziale da parte delle autorità cantonali di naturalizzazione, dell’Ufficio federale di polizia e del Servizio di analisi e prevenzione. La proposta di modifica prevede una nuova formulazione dell’articolo 367 capoverso 2 lettera c (diritti d’accesso di fedpol), lettera cbis (diritto d’accesso del Servizio di analisi e prevenzione) e lettera f (diritto d’accesso delle autorità cantonali di naturalizzazione) e del capoverso 4 (accesso ai dati personali concernenti procedimenti penali pendenti) CP:

Art. 367 cpv. 2 lett. c, cbis (nuovo) e f (nuovo) nonché cpv. 4

2 Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le condanne (art. 366 cpv. 2):

c. l’unità competente dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) per:

1. prevenire i reati di cui all’articolo 2 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), nella misura in cui tali reati rientrino nel suo ambito di competenza,

2. perseguire i reati di cui agli articoli 23 e 24 del Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 20072 (CPP) durante l’intera durata della procedura investigativa di polizia e dell’istruzione da parte del pubblico ministero,

3. trasmettere informazioni a Interpol:

− nell’ambito di istruzioni penali aperte,

− nell’ambito di procedure investigative di polizia concernenti i reati di cui agli articoli 23 e 24 CPP,

− per impedire i reati di cui all’articolo 2 capoverso 1 e 2 LMSI,

4. effettuare i controlli legali della rete di sistemi d’informazione di polizia di cui all’articolo 9 della legge federale del 13 giugno 20083 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione,

5. gestire l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro,

6. pronunciare e revocare misure di respingimento nei confronti di stranieri secondo la legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri (LStr) e preparare le decisioni d’espulsione secondo l’articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale,

7. trasmettere informazioni a Europol ai sensi dell’articolo 355a CP, nella misura in cui le informazioni siano necessarie a Europol per gli scopi di cui ai numeri 1 e 2;

cbisil Servizio d’analisi e prevenzione per:

1. prevenire i reati di cui all’articolo 2 capoverso 1 e 2 LMSI, nella misura in cui tali reati rientrino nel suo ambito di competenza,

2. valutare misure di respingimento nei confronti di stranieri secondo la LStr e preparare le decisioni di espulsione secondo l’articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale,

3. trasmettere informazioni ad autorità estere di sicurezza nell’ambito di richieste di nullaosta,

4. trasmettere informazioni a Europol ai sensi dell’articolo 355a, nella misura in cui le informazioni siano necessarie a Europol per gli scopi di cui al numero 1;

f. le autorità cantonali competenti per la naturalizzazione a livello cantonale, per espletare procedure di naturalizzazione;

4 I dati personali concernenti procedimenti penali pendenti (art. 366 cpv. 4) possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2 lettere a-f.

La procedura di consultazione si è conclusa il 20 aprile 2009. Sono stati invitati ad esprimere il loro parere tutti i Cantoni, i partiti politici e svariate organizzazioni interessate.

1 RS 120

2 RS ...

3 RS 361

4 RS 142.20