Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/100: Modifica del Codice penale svizzero (accesso online a VOSTRA) · 16 pagine

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b) Controlli efficaci e formazioni; istituzione di un organo di sorveglianza adeguato

Per contrastare il rischio di abuso dell’accesso, il PCS, i GDS e (per quanto riguarda l’uso da parte delle autorità di naturalizzazione) NE chiedono che siano svolti controlli regolari ed efficaci e che il personale delle autorità competenti sia adeguatamente istruito.

Il PCS fa osservare che i responsabili del casellario giudiziale presso l’Ufficio federale della giustizia sono già autorizzati a verificare sul posto che i dati siano trattati conformemente alle disposizioni di legge. Considerato che secondo il rapporto esplicativo l’emendamento «per la Confederazione non ha ulteriori ripercussioni finanziarie e in materia di personale», non è possibile attendersi controlli efficaci. Il PCS chiede pertanto che venga istituito in seno all’UFG un apposito ufficio incaricato di verificare sul posto che i dati VOSTRA siano trattati dalle autorità conformemente alle disposizioni.

c) Registrazione del motivo d’accesso e diritto di consultazione dei dati per le persone

interessate

Per limitare il rischio di abuso e per regolare il diritto d’accesso delle autorità autorizzate, i GDS e il PS propongono che tutte le autorità autorizzate all’accesso debbano in futuro indicare il motivo d’accesso e che ogni accesso (motivo d’accesso, autorità richiedenti, data e tipo di dati consultati) sia messo a verbale in forma elettronica. Fatta eccezione se prevalgono interessi pubblici alla segretezza, chiunque deve avere il diritto di richiedere, conformemente al suo diritto di consultazione in materia di protezione dei dati (art. 370 CP), un estratto speciale che informa delle ricerche effettuate. Anche l’Ufficio federale di giustizia (in veste di gestore dei dati) deve avere accesso a questi verbali.

Anche AG (in riferimento alla trasmissione di informazioni via Interpol; cfr. n. 5.4. lett. g) e ZH (in riferimento ai diritti d’accesso di fedpol nel settore dell’inchiesta mascherata; cfr. n. 5.4. lett.

f) chiedono che ai diretti interessati sia garantito visionare le ricerche effettuate sul loro conto e l’uso fatto delle informazioni ottenute.

5.2. Proposte di specificare i diritti d’accesso delle autorità di naturalizzazione

a) Precisazione nel rapporto e nel testo normativo

BS propone la seguente precisazione dell’articolo 367 capoverso 2 lettera f AP-CP: «le autorità cantonali competenti per il rilascio e il ritiro della cittadinanza: per espletare procedure di naturalizzazione e per le procedure di dichiarazione di nullità di una naturalizzazione».

BS e ZG deplorano che il testo dell'articolo 367 capoverso 4 AP-CP é formulato male perché i dati concernenti procedimenti penali pendenti non possono essere «trattati»(in senso generale) ma solo «consultati» dalle autorità di naturalizzazione. ZG propone quindi la seguente nuova formulazione: «I dati personali concernenti procedimenti penali pendenti (art. 366 cpv. 4 CP) possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2 lettere a-e. Inoltre le autorità di cui al capoverso 2 lettera f possono consultare i dati mediante procedura di richiamo».

ZG chiede inoltre che nel rapporto esplicativo sia definito chiaramente che l’espressione «consultare i dati mediante una procedura di richiamo» comprenda anche il diritto di stampare ed utilizzare i dati visionati per i procedimenti in questione.