Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/100: Modifica del Codice penale svizzero (accesso online a VOSTRA) · 16 pagine

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possa informarsi su quando e perché un’autorità ha richiesto informazioni del casellario giudiziale sul suo conto (sull’estensione del diritto di esame cfr. anche la critica al n. 5.1 lett. c).

g) Critiche per quanto riguarda la trasmissione di informazioni a Interpol

Per quanto riguarda la trasmissione di informazioni a Interpol, AG propone all’articolo 367 capoverso 2 lettera c numero 3 di stralciare l’alinea 1 AP-CP («nell’ambito di istruzioni penali aperte») poiché l’informazione concernente i dati del casellario giudiziale deve avvenire tramite le autorità di giustizia. Non è accettabile eludere la via dell’assistenza giudiziaria attraverso l’assistenza amministrativa di polizia.

ZH non solleva obiezioni quanto alla trasmissione di informazioni all’estero via Interpol, se ciò avviene nel quadro di un’istruzione penale aperta all’estero. ZH non condivide però le conclusioni tratte dal rapporto (n. 3.3.4 alinea 1) sullo scambio di dati in Svizzera secondo cui i dati del casellario giudiziale nell’ambito di un’istruzione penale aperta sarebbero almeno indirettamente (per il tramite del procuratore pubblico) accessibili anche agli uffici di polizia nazionali. Le autorità competenti dell’indagine penale sono infatti indipendenti e non sono tenute a trasmettere tali dati alle autorità di polizia.

Dal parere di ZH va dedotto che esso respinge la trasmissione di dati via Interpol nel quadro di una semplice indagine di polizia.

AG chiede che VOSTRA registri le richieste di estratti del casellario giudiziale effettuate da fedpol per Interpol. Ciò rientrerebbe nel diritto di consultazione (art. 370 CP) della persona interessata (sull’estensione del diritto di esame cfr. anche la critica al n. 5.1 lett. c).

5.4. Ulteriore necessità urgente di adeguamento

a) Premessa

Come illustrato al numero 3 del presente rapporto, le proposte di modifica del diritto in materia di casellario giudiziale raccolte sulla base dei questionari (non direttamente correlati ai diritti d’accesso online di fedpol, SAP-DDPS e delle autorità cantonali di naturalizzazione) non sono oggetto del presente rapporto, ma servono esclusivamente da base per una più completa revisione del diritto in materia di casellario giudiziale.

Alcuni partecipanti hanno tuttavia avanzato esplicite richieste di modifica nel quadro del presente progetto di legge; richieste che sono pertanto elencate qui di seguito. Non sono invece menzionate le autorità che, pur condividendo le critiche, chiedono una modifica nel quadro del progetto di revisione del diritto in materia di casellario giudiziale.

b) Diritto d’accesso per le autorità di polizia cantonali

Diversi partecipanti chiedono che sia concesso quanto prima a tutte le autorità cantonali di polizia (CCPCS, UCS, UDC, SO, SG, NE, ZG) e alle polizie delle città di Zurigo, Winterthur, San Gallo, Lugano, Coira e Neuchâtel (CCPCS) o a tutti i corpi di polizia delle città medio - grandi (UCS).

La disparità di trattamento tra le autorità federali e cantonali di polizia non risulta evidente perché le polizie cantonali, nell’ambito delle loro competenze, svolgono gli stessi compiti di polizia giudiziaria (CCPCS, SG, SO, NE, ZG). I motivi a favore di un accesso a livello federale