Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/100: Modifica del Codice penale svizzero (accesso online a VOSTRA) · 16 pagine

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Secondo BE al numero 4 del rapporto esplicativo va rettificato e chiarito che la revisione proposta non porterà a sgravi finanziari, visto che le autorità cantonali di naturalizzazione già fin d’ora dispongono dell’accesso a VOSTRA per i procedimenti penali conclusi.

b) Estensione dei diritti d’accesso

aa) Alle istanze decisionali

L’UDC chiede che la legge precisi che non solo per le autorità di istruzione competenti delle naturalizzazioni ma anche per i membri dell’istanza di decisione scelti dal popolo sia garantito su richiesta di accedere senza limitazione alcuna ai dati personali concernenti le condanne dei richiedenti la naturalizzazione, dato che nella prassi accade frequentemente che l’autorità che prepara il fascicolo di naturalizzazione trattenga alcuni documenti.

bb) Alle autorità di ricorso

Secondo Antonio Imoberdorf, giudice della Divisione III del TAF, dovrebbero avere accesso a VOSTRA non solo le istanze inferiori ma anche le istanze di ricorso. Dovendo in taluni casi decidere a ben due anni di distanza, l’istanza di ricorso ha bisogno di poter attingere a informazioni aggiornate.

cc) Alle autorità comunali di naturalizzazione

La FSP, l’ACS, ZG e (anche se solo in riferimento alle autorità di naturalizzazione di alcune grandi città) la FSFP chiedono che il diritto d’accesso online sia garantito anche alle autorità comunali di naturalizzazione ai fini dello svolgimento della procedura di naturalizzazione. Sono avanzate le seguenti argomentazioni:

− le autorità comunali, in quanto prime e determinanti istanze di naturalizzazione, sono for-

temente toccate dalle presenti modifiche (ACS). La procedura di naturalizzazione è avviata a livello comunale e l’estratto del casellario giudiziale che i candidati devono presentare è spesso vecchio quando si giunge alla fine della prima fase della procedura (FSP);

− è ingiustificato (ACS, ZG) il timore espresso nel rapporto esplicativo (n. 2.2.4) circa il peri-

colo che durante il processo di naturalizzazione nelle assemblee comunali vengano divulgati in misura eccessiva dati penali delicati nell’ottica del reinserimento sociale. Le autorità federali insinuerebbero con tale affermazione che a livello comunale non sia garantita la segretezza − il che non è accettabile. Negli ultimi anni numerosi Cantoni e Comuni hanno modificato le procedure comunali e cantonali di naturalizzazione in modo tale che oggi nella maggior parte dei Comuni la procedura di naturalizzazione compete all’Esecutivo o a commissioni ad hoc (ACS). ZG fa notare che con la revisione della legge sulla cittadinanza del Cantone di Zugo (§ 16 cpv. 1) non è più l’Assemblea comunale ma il Consiglio comunale a decidere in merito alle domande di naturalizzazione a livello comunale. La necessità di una parificazione a livello istituzionale è sottolineata anche da FSFP;

− nei pochi Comuni in cui la naturalizzazione avviene mediante assemblea comunale la pro-

posta positiva o negativa di naturalizzazione è preparata dall’amministrazione nel rispetto dei diritti fondamentali, della protezione dei dati e delle disposizioni legali vigenti del diritto federale. Inoltre nessun Comune avrebbe interesse di provocare un procedimento penale