Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/100: Modifica del Codice penale svizzero (accesso online a VOSTRA) · 16 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 10Fedlex · Rapporto sui risultati

per lesioni della personalità. È inaccettabile vietare ai Comuni e alle città l’accesso ai dati necessari per il processo decisionale per poi accusarli di non lavorare con la dovuta professionalità (ACS);

− l’articolo 50 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale obbliga la Confederazione a tenere

conto della particolare situazione dei Comuni. Nel caso in esame il legislatore non lo ha fatto (ACS);

− Dal punto di vista della tecnica procedurale, non è opportuno che le autorità comunali di

naturalizzazione - all’oscuro di procedimenti penali pendenti – decidano a favore di una naturalizzazione, mentre le autorità cantonali hanno accesso a dati VOSTRA che non possono comunicare alle autorità comunali. L’accesso online per le autorità cantonali di naturalizzazione alleggerisce il lavoro solo se i dati consultati possono essere allegati alla documentazione relativa alla naturalizzazione e se possono essere inoltrati anche alle autorità comunali di naturalizzazione (ZG).

Per contro l’USS chiede esplicitamente che le autorità comunali di naturalizzazione non abbiano un diritto d’accesso diretto a VOSTRA. Anche ZH condivide chiaramente i timori espressi nel rapporto esplicativo (n. 2.2.4, p. 7) circa l’accesso online delle autorità comunali di naturalizzazione.

L’UCS chiede che i corpi di polizia comunali siano collegati a VOSTRA ai fini della procedura di naturalizzazione a livello comunale (cfr. le spiegazioni al n. 5.4. lett. b).

c) Limitazione dei diritti d’accesso

aa) Nessun accesso ai dati relativi a procedimenti penali pendenti (in generale o limitato ai

cittadini svizzeri)

L’USS chiede che in generale alle autorità cantonali di naturalizzazione non sia concesso alcun diritto d’accesso ai dati relativi ai procedimenti penali pendenti, essendo troppo elevato il rischio che non sia sufficientemente presa in considerazione la presunzione di innocenza. Il fatto che un procedimento penale sia pendente non è necessariamente un motivo per sospettare che chi chiede di essere naturalizzato abbia effettivamente violato la legge. Non è infatti raro che siano presentate querele abusive, come sa per esperienza l’USS. La maggior parte dei procedimenti penali finiscono con la sospensione o l’assoluzione da parte del giudice. Anche querele ingiustificate potrebbero portare le autorità di naturalizzazione a sospendere la procedura o a rifiutare la domanda di naturalizzazione. Poiché in virtù dell’articolo 41 LCit esiste la possibilità di revocare la cittadinanza entro 5 anni se la persona naturalizzata è successivamente condannata, l’accesso ai dati relativi a procedimenti penali pendenti è inutile e sproporzionato.

Il PS e i GDS propongono che sia possibile accedere ai dati relativi a procedimenti penali pendenti solo nel caso di cittadini stranieri, non essendo secondo l’articolo 41 LCit possibile la revoca della cittadinanza, a causa di procedimenti pendenti. Nel caso di persone naturalizzate (con cittadinanza svizzera) un procedimento penale pendente non è motivo di revoca.